Art. 18 
 
Verifica della qualita' dei dati comunicati alle autorita' competenti
  degli Stati  terzi  o  ad  organismi  internazionali  e  di  quelli
  trasmessi  dalle  autorita'  competenti  degli  Stati  terzi  o  da
  organismi internazionali 
 
  1.  La  comunicazione  dei  dati  personali   nei   casi   previsti
dall'articolo 17 e' effettuata previa verifica della loro  esattezza,
aggiornamento e completezza. 
  2. L'organo, ufficio o comando di polizia, nel caso in cui verifica
che i dati personali trasmessi  ad  un'autorita'  competente  di  uno
Stato terzo o ad un organismo o  organizzazione  internazionale  sono
inesatti o non aggiornati o incompleti, provvede ad  informare  senza
ritardo il destinatario della comunicazione. I  dati  personali  sono
rettificati se inesatti e, ove possibile e necessario,  aggiornati  e
completati. 
  3. L'organo, ufficio o comando di  polizia,  nel  caso  in  cui  ha
motivo di ritenere che i  dati  personali  ricevuti  da  un'autorita'
competente di uno Stato terzo o  da  un  organismo  o  organizzazione
internazionale sono inesatti, o non aggiornati o incompleti, provvede
ad informare, con le modalita'  di  cui  all'articolo  17,  comma  3,
l'autorita'  competente   dello   Stato   terzo   o   l'organismo   o
organizzazione internazionale  che  ha  comunicato  i  medesimi  dati
personali. Se i dati personali  sono  stati  trasmessi  senza  essere
stati richiesti, l'organo, ufficio o  comando  di  polizia  ricevente
valuta immediatamente se tali dati sono necessari per lo scopo per il
quale sono stati trasmessi. 
  4.  L'organo,  ufficio  o  comando  di  polizia,  cancella  i  dati
personali che non avrebbero dovuto essere ricevuti. 
  5. L'organo, ufficio o comando di polizia, cancella o rende anonimi
i dati personali lecitamente ricevuti: 
  a) nel caso in cui essi non sono o non sono piu' necessari  per  le
finalita' per cui sono stati trasmessi; 
  b)  al  termine  del  periodo  massimo  di  conservazione  indicato
dall'autorita'  competente  dello  Stato  terzo  o  dall'organismo  o
organizzazione internazionale. Non si fa luogo alla cancellazione nel
caso  in  cui,  alla  scadenza  del  predetto  periodo   massimo   di
conservazione, i dati personali sono necessari per lo svolgimento  di
specifiche attivita'  informative  o  di  indagine  finalizzate  alla
prevenzione e repressione di  reati.  In  nessun  caso  i  dati  sono
conservati oltre i termini di conservazione di cui all'articolo 10. 
  6. L'organo, ufficio o comando di polizia  procede  al  blocco  dei
dati personali ricevuti quando vi sono motivi  per  ritenere  che  la
cancellazione degli stessi pregiudicherebbe  un  legittimo  interesse
della persona interessata ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
legge. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi  per  le
sole finalita' che ne hanno impedito la cancellazione.