Art. 18 Verifica della qualita' dei dati comunicati alle autorita' competenti degli Stati terzi o ad organismi internazionali e di quelli trasmessi dalle autorita' competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali 1. La comunicazione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 17 e' effettuata previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza. 2. L'organo, ufficio o comando di polizia, nel caso in cui verifica che i dati personali trasmessi ad un'autorita' competente di uno Stato terzo o ad un organismo o organizzazione internazionale sono inesatti o non aggiornati o incompleti, provvede ad informare senza ritardo il destinatario della comunicazione. I dati personali sono rettificati se inesatti e, ove possibile e necessario, aggiornati e completati. 3. L'organo, ufficio o comando di polizia, nel caso in cui ha motivo di ritenere che i dati personali ricevuti da un'autorita' competente di uno Stato terzo o da un organismo o organizzazione internazionale sono inesatti, o non aggiornati o incompleti, provvede ad informare, con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 3, l'autorita' competente dello Stato terzo o l'organismo o organizzazione internazionale che ha comunicato i medesimi dati personali. Se i dati personali sono stati trasmessi senza essere stati richiesti, l'organo, ufficio o comando di polizia ricevente valuta immediatamente se tali dati sono necessari per lo scopo per il quale sono stati trasmessi. 4. L'organo, ufficio o comando di polizia, cancella i dati personali che non avrebbero dovuto essere ricevuti. 5. L'organo, ufficio o comando di polizia, cancella o rende anonimi i dati personali lecitamente ricevuti: a) nel caso in cui essi non sono o non sono piu' necessari per le finalita' per cui sono stati trasmessi; b) al termine del periodo massimo di conservazione indicato dall'autorita' competente dello Stato terzo o dall'organismo o organizzazione internazionale. Non si fa luogo alla cancellazione nel caso in cui, alla scadenza del predetto periodo massimo di conservazione, i dati personali sono necessari per lo svolgimento di specifiche attivita' informative o di indagine finalizzate alla prevenzione e repressione di reati. In nessun caso i dati sono conservati oltre i termini di conservazione di cui all'articolo 10. 6. L'organo, ufficio o comando di polizia procede al blocco dei dati personali ricevuti quando vi sono motivi per ritenere che la cancellazione degli stessi pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi per le sole finalita' che ne hanno impedito la cancellazione.