Art. 19 
 
Trattamento dei dati personali trasmessi dalle  autorita'  competenti
  degli Stati terzi o da organismi internazionali 
 
  1. I dati personali  trasmessi  dalle  autorita'  competenti  degli
Stati terzi o  da  organismi  o  organizzazioni  internazionali  sono
trattati esclusivamente per le finalita'  per  le  quali  sono  stati
trasmessi ovvero,  previa  acquisizione  del  parere  delle  predette
autorita',  o  organismi  e  organizzazioni  internazionali,  per  le
diverse finalita' previste da disposizioni di legge o di regolamento,
da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale. 
  2. L'organo, ufficio o comando di  polizia  ricevente  assicura  il
rispetto  delle  limitazioni  al  trattamento  dei   dati   personali
comunicate   dall'autorita'   competente   dello   Stato   terzo    o
dall'organismo o organizzazione internazionale che li  ha  trasmessi.
Sono fatte salve le deroghe previste da  disposizioni  di  legge,  da
atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.