Art. 20 
 
Trasferimento dei dati ad autorita'  competenti  degli  Stati  membri
  dell'Unione  europea  o  di  altri  Stati  terzi  o  ad   organismi
  dell'Unione europea o altri organismi internazionali 
 
  1. Il trasferimento dei dati personali  trasmessi  dalle  autorita'
competenti  degli  Stati  terzi  o  da  organismi  e   organizzazioni
internazionali ad autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione
europea o di altri Stati terzi o ad organismi dell'Unione  europea  o
ad altri organismi  e  organizzazioni  internazionali  e'  consentito
esclusivamente nei casi  previsti  da  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento, da atti normativi  dell'Unione  europea  o  dal  diritto
internazionale.