Art. 21 
 
Trasmissione dei dati ricevuti dalle autorita' competenti degli Stati
  terzi o da organismi internazionali a privati 
 
  1. La trasmissione  di  dati  personali  ricevuti  dalle  autorita'
competenti  degli  Stati  terzi  o  da  organismi  e   organizzazioni
internazionali  a  privati  e'  consentito  esclusivamente  nei  casi
previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi
dell'Unione europea o dal diritto internazionale.