Art. 21 Trasmissione dei dati ricevuti dalle autorita' competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali a privati 1. La trasmissione di dati personali ricevuti dalle autorita' competenti degli Stati terzi o da organismi e organizzazioni internazionali a privati e' consentito esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.