Art. 10 Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo 1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124, viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.
Note all'art. 10: Il testo della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.".