Art. 10 
 
 
          Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo 
 
  1. Per il personale  appartenente  ai  ruoli  speciali  antincendio
boschivo  (AIB)  a  esaurimento,  l'assegno  ad   personam   di   cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
legge 7 agosto 2015, n. 124, viene riassorbito, sino  a  concorrenza,
dai miglioramenti economici di cui al presente decreto. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il testo della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  recante
          "Deleghe al Governo in materia  di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche.", e' pubblicata nella Gazz. Uff.
          13 agosto 2015, n. 187.".