Art. 12 
 
 
                         Servizi a pagamento 
 
  1. Con gli accordi integrativi nazionali di  cui  all'articolo  84,
comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sono  aggiornati  i
criteri di ripartizione degli  introiti  derivanti  dal  sistema  dei
servizi a pagamento con riguardo alle quote  spettanti  al  personale
direttivo e dirigente  che  tengano  conto  dei  diversi  profili  di
responsabilita'. 
 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  84,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              "Art.  84.  Accordi  integrativi  nazionali  e  accordi
          decentrati 
              1. Nei limiti, per le materie, per la durata e  secondo
          le  procedure  negoziali  fissate  dal   decreto   di   cui
          all'articolo 80, comma 2, possono essere  conclusi  accordi
          integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica
          presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e
          da  una  delegazione  composta  dai  rappresentanti   delle
          organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo
          quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1. 
              2. Nei limiti, per le materie, per la durata e  secondo
          le  procedure  negoziali  fissate  dal   decreto   di   cui
          all'articolo 80, comma 2, sono conclusi accordi  decentrati
          a livello centrale e  periferico  tra  una  delegazione  di
          parte pubblica  presieduta  rispettivamente  dal  capo  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile o da un suo  delegato  e  dai  titolari
          degli  uffici  periferici  interessati  e  una  delegazione
          sindacale composta dai rappresentanti delle  corrispondenti
          strutture  centrali  e  periferiche  delle   organizzazioni
          sindacali firmatarie dell'ipotesi di  accordo  quadriennale
          di cui all'articolo 83, comma 1. Le trattative si  svolgono
          in un'unica sessione negoziale, salvo per  le  materie  che
          per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi  o
          verifiche periodiche. 
              3.  Le  delegazioni  di  parte  pubblica  non   possono
          sottoscrivere  accordi  integrativi  nazionali  e   accordi
          decentrati  in  contrasto  con  i  vincoli  risultanti  dal
          decreto di cui all'articolo 80, comma 2, o  che  comportino
          oneri  non  previsti  negli  strumenti  di   programmazione
          annuale e pluriennale. Le clausole difformi  sono  nulle  e
          non possono essere applicate.".