Art. 11 
 
                        Gestione dei sinistri 
 
  1. Nel  caso  in  cui  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  si
verifichino  sinistri  alle  persone  o  danni  alle  proprieta',  il
direttore dei lavori compila una relazione nella  quale  descrive  il
fatto e le presumibili cause e  adotta  gli  opportuni  provvedimenti
finalizzati a ridurre  le  conseguenze  dannose.  Tale  relazione  e'
trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore: 
    a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti  gli
adempimenti  per  evitare  il  verificarsi  di  danni   alle   opere,
all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; 
    b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di  danni
ai luoghi, a cose  o  a  terzi  determinati  da  mancata,  tardiva  o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 
  2. L'esecutore non puo' pretendere indennizzi per danni alle  opere
o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei  limiti
consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore
l'esecutore ne fa  denuncia  al  direttore  dei  lavori  nei  termini
stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque  giorni
da  quello   dell'evento,   a   pena   di   decadenza   dal   diritto
all'indennizzo. Al fine  di  determinare  l'eventuale  indennizzo  al
quale puo' avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei  lavori
redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando: 
    a) lo stato delle cose dopo il danno,  rapportandole  allo  stato
precedente; 
    b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o  di
forza maggiore; 
    c)  l'eventuale  negligenza,  indicandone  il  responsabile,  ivi
compresa l'ipotesi  di  erronea  esecuzione  del  progetto  da  parte
dell'appaltatore; 
    d)  l'osservanza  o  meno  delle   regole   dell'arte   e   delle
prescrizioni del direttore dei lavori; 
    e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a  prevenire  i
danni. 
  Nessun indennizzo e' dovuto quando a  determinare  il  danno  abbia
concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso  e'
tenuto a rispondere.