Art. 13 Disposizioni transitorie 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Associazioni nazionali allevatori e gli Enti pubblici che tengono i libri genealogici e i registri anagrafici gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2. 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti detentori di Registri riproduttori suini ibridi gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2. 3. I Disciplinari, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonche' i Registri suini riproduttori ibridi, gia' approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono considerati Programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1012. 4. I soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari gia' approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 5. I «Registri anagrafici» gia' approvati sono considerati Libri genealogici riconosciuti con finalita' di conservazione della biodiversita' riferita alla razza o specie. 6. L'articolo 4, comma 2, lettera f), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. L'articolo 6, comma 1, lettera a), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Prima di tale data potranno accedere ad eventuali finanziamenti pubblici Associazioni temporanee di scopo tra Enti selezionatori del medesimo comparto. 8. L'articolo 6, comma 1, lettera b), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. I soggetti maschi della specie bufalina, di cui all'articolo 7, comma 1, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico entro il 31 dicembre 2020.
Note all'art. 13: Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.