Art. 21 Responsabile della protezione dei dati 1. Il responsabile della protezione dei dati e' nominato con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale e adempie alle proprie funzioni in modo indipendente. 2. Il responsabile della protezione dei dati e' incaricato di vigilare sul corretto trattamento dei dati PNR e garantisce l'attuazione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680. 3. Il responsabile della protezione dei dati e' il punto di contatto unico per gli interessati, in merito a tutte le questioni connesse al trattamento dei dati PNR che li riguardano. 4. Il responsabile della protezione dei dati ha accesso ai dati trattati dall'UIP nazionale e segnala al Garante per la protezione dei dati personali i casi in cui il trattamento dei dati non sia stato effettuato lecitamente.
Note all'art. 21: Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/680 si veda nelle note alle premesse.