Art. 21 
 
 
               Responsabile della protezione dei dati 
 
  1. Il responsabile  della  protezione  dei  dati  e'  nominato  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza,  nell'ambito  della  Direzione  Centrale   della   Polizia
Criminale e adempie alle proprie funzioni in modo indipendente. 
  2. Il responsabile della  protezione  dei  dati  e'  incaricato  di
vigilare  sul  corretto  trattamento  dei  dati  PNR   e   garantisce
l'attuazione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispetto
di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  di  attuazione  della
direttiva (UE) 2016/680. 
  3. Il responsabile  della  protezione  dei  dati  e'  il  punto  di
contatto unico per gli interessati, in merito a  tutte  le  questioni
connesse al trattamento dei dati PNR che li riguardano. 
  4. Il responsabile della protezione dei dati  ha  accesso  ai  dati
trattati dall'UIP nazionale e segnala al Garante  per  la  protezione
dei dati personali i casi in cui il  trattamento  dei  dati  non  sia
stato effettuato lecitamente. 
 
          Note all'art. 21: 
              Per  i  riferimenti  normativi  della  direttiva   (UE)
          2016/680 si veda nelle note alle premesse.