Art. 22 
 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato per le
finalita' di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni  di  cui
al decreto legislativo di attuazione della direttiva  (UE)  2016/680,
nonche', limitatamente ai trattamenti effettuati dagli  organismi  di
cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124,  quelle
del Codice per la protezione dei dati personali di cui alla Parte II,
Titolo III. 
  2. Al trattamento di dati personali da parte dei vettori  aerei  si
applicano le disposizioni del regolamento generale  sulla  protezione
dei dati, nonche' quelle  del  Codice  per  la  protezione  dei  dati
personali,  anche  per  quanto  concerne   l'obbligo   di   informare
adeguatamente i passeggeri e di adottare adeguate misure  tecniche  e
organizzative a tutela della sicurezza e della riservatezza dei  dati
personali. 
  3. E' vietato  il  trattamento  dei  dati  PNR  idoneo  a  rivelare
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le
convinzioni  filosofiche,  l'appartenenza  sindacale,  lo  stato   di
salute, la vita o l'orientamento sessuale dell'interessato. 
  4. L'UIP nazionale cancella immediatamente i dati PNR trattati  con
modalita'  tali  da  rivelare  le  informazioni  di  cui   al   comma
precedente. 
  5. L'UIP nazionale adotta adeguate misure e  procedure  tecniche  e
organizzative per  garantire  un  livello  elevato  di  sicurezza  in
relazione ai rischi connessi al trattamento dei dati PNR anche  nelle
ipotesi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. L'UIP nazionale  conserva
la  documentazione  relativa  ai  sistemi   e   alle   procedure   di
trattamento. La predetta  documentazione  riporta  l'indicazione  dei
seguenti dati: 
    a) l'organizzazione dell'UIP nazionale e gli  indirizzi  utili  a
contattare le sue articolazioni interne; 
    b) i nominativi e gli indirizzi del personale dell'UIP  nazionale
incaricato del trattamento dei dati PNR; 
    c) il registro dei livelli di autorizzazione all'accesso  di  cui
e' titolare il personale dell'UIP nazionale; 
    d) le richieste formulate dalle autorita' competenti nazionali; 
    e) le richieste formulate dalle UIP e dalle autorita'  competenti
di altri Stati membri; 
    f) le richieste formulate da Paesi terzi  e  i  trasferimenti  di
dati effettuati. 
  6. L'UIP nazionale conserva, altresi', per  un  periodo  di  cinque
anni,  i  registri  delle  attivita'  di   raccolta,   consultazione,
comunicazione e cancellazione dei dati, adottando misure di sicurezza
tali  da  evitare  il  rischio  di  distruzione  o   perdita,   anche
accidentale, degli stessi, nonche' di accesso non autorizzato  ovvero
di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' previste.
Detti registri, anche in relazione alle esigenze  di  tracciamento  e
monitoraggio  delle  consultazioni,  riportano  l'indicazione   della
finalita', della data  e  dell'ora  dell'operazione  e  gli  elementi
relativi all'identita' della persona che ha consultato o comunicato i
dati PNR, nonche' dei destinatari di tali dati. I registri sono usati
esclusivamente a fini di verifica, di  autocontrollo,  per  garantire
l'integrita' e la sicurezza dei dati o di audit. 
  7. La documentazione di cui al comma 5 e i registri di cui al comma
6 sono messi a disposizione del Garante per la  protezione  dei  dati
personali, a seguito di richiesta. 
  8. In caso di violazione di dati personali, l'UIP nazionale ne  da'
comunicazione senza ritardo al Garante per  la  protezione  dei  dati
personali. Quando tale violazione rischia di  arrecare  un  rilevante
pregiudizio ai dati personali o alla  riservatezza  dell'interessato,
l'UIP nazionale comunica senza indebito ritardo all'interessato e  al
Garante per la protezione dei dati personali l'avvenuta violazione. 
 
          Note all'art. 22: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  18
          maggio 2018, n. 51,  di  attuazione  della  direttiva  (UE)
          2016/680 del 27  aprile  2016,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il testo degli articoli 4, 6  e  7  della  legge  3
          agosto 2007, n. 124 si veda nelle note all'art. 2. 
              La Parte II e il Titolo III del decreto legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse,  sono
          cosi' rubricati: 
              «PARTE II Disposizioni relative a specifici settori 
              TITOLO III Difesa e sicurezza dello stato».