Art. 23 
 
 
                      Diritti dell'interessato 
 
  1. In relazione ai trattamenti  di  dati  personali  effettuati  in
applicazione del presente decreto, sono riconosciuti  all'interessato
i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n.  121
del 1981. Tali diritti  sono  esercitati  con  istanza  rivolta  alla
Direzione  Centrale   della   Polizia   Criminale,   con   la   quale
l'interessato  puo'  domandare,  altresi',  che  sia  data   evidenza
dell'esercizio dei diritti di cui al presente  articolo  nel  Sistema
Informativo. 
  2.  La  Direzione  Centrale  della   Polizia   Criminale   comunica
all'interessato i provvedimenti adottati a  seguito  delle  richieste
formulate ai sensi del comma 1. 
  3. Il responsabile della protezione dei  dati,  l'UIP  nazionale  e
l'UIP dello Stato membro  eventualmente  interessato  sono  informati
della presentazione dell'istanza di cui al comma 1. 
  4. L'indicazione di cui al comma 1, secondo  periodo,  puo'  essere
rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento  del  Garante
per la protezione dei dati personali  o  dell'Autorita'  giudiziaria,
adottato ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali. 
 
          Note all'art. 23: 
              Il testo dell'art. 10 della  legge  n.  121  del  1981,
          citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 10. Controlli. 
              1.  Il  controllo  sul  Centro  elaborazione  dati   e'
          esercitato  dal  Garante  per  la   protezione   dei   dati
          personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 
              2. I dati e le informazioni  conservati  negli  archivi
          del  Centro  possono  essere  utilizzati  in   procedimenti
          giudiziari    o    amministrativi    soltanto    attraverso
          l'acquisizione delle fonti originarie  indicate  nel  primo
          comma  dell'art.  7,  fermo   restando   quanto   stabilito
          dall'art. 240 del codice di procedura  penale.  Quando  nel
          corso di un procedimento giurisdizionale  o  amministrativo
          viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza  dei  dati  e
          delle   informazioni,   o   l'illegittimita'    del    loro
          trattamento,  l'autorita'  precedente  ne  da'  notizia  al
          Garante per la protezione dei dati personali. 
              3. La persona alla quale si  riferiscono  i  dati  puo'
          chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
          dell'art. 5 la conferma dell'esistenza  di  dati  personali
          che  lo  riguardano,  la  loro   comunicazione   in   forma
          intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
          di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la  loro
          cancellazione o trasformazione in forma anonima. 
              4.  Esperiti  i   necessari   accertamenti,   l'ufficio
          comunica al richiedente,  non  oltre  trenta  giorni  dalla
          richiesta,  le  determinazioni  adottate.  L'ufficio   puo'
          omettere  di  provvedere  sulla  richiesta  se  cio'   puo'
          pregiudicare azioni od operazioni a  tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica o  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita', dandone informazione al Garante per  la
          protezione dei dati personali. 
              5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza  di  dati
          personali che lo riguardano, trattati anche  in  forma  non
          automatizzata in violazione di disposizioni di legge  o  di
          regolamento, puo'  chiedere  al  tribunale  del  luogo  ove
          risiede  il  titolare  del  trattamento  di  compiere   gli
          accertamenti  necessari  e  di   ordinare   la   rettifica,
          l'integrazione, la cancellazione  o  la  trasformazione  in
          forma anonima dei dati medesimi.».