Art. 13 Modifiche alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del Capo I e' inserito il seguente: «Capo 0.I (Alternativita' delle forme di tutela) - Art.140-bis (Forme alternative di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria. 2. Il reclamo al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria. 3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; b) al capo I, le parole «Sezione I - Principi generali» sono soppresse; c) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente: «Art. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.»; d) dopo l'articolo 141, le parole «Sezione II - Tutela amministrativa» sono soppresse; e) l'articolo 142 e' sostituito dal seguente: «Art. 142 (Proposizione del reclamo). - 1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto. 2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali. 3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono. 4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici. 5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonche' modalita' semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»; f) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: «Art. 143 (Decisione del reclamo). - 1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti. 3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento. 4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152.»; g) l'articolo 144 e' sostituito dal seguente: «Art. 144 (Segnalazioni). - 1. Chiunque puo' rivolgere una segnalazione che il Garante puo' valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento. 2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.»; h) all'articolo 152, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.».
Note all'art. 13: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' citato nelle note alle premesse.