Art. 14
Modifiche alla parte III, titolo II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorita' di
controllo indipendente»;
b) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). - 1. Il
Garante e' composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e
dall'Ufficio. Il Collegio e' costituito da quattro componenti, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con
voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che
presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di
selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet
della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima
della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni
prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli
stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da
persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata
esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con
particolare riferimento alle discipline giuridiche o
dell'informatica.
2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che
assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata
settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico
il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, anche non
remunerata, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive.
4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante
sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle
informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei
propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione pari alla
retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di
cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento
economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle
finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti
di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni
statali. Ai componenti compete una indennita' pari ai due terzi di
quella spettante al Presidente.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di cui
all'articolo 155.
8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i
dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla
cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante,
procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per
conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.»;
c) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente:
«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche
disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il
Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del
Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi
dell'Ufficio, in conformita' alla disciplina vigente e nei confronti
di uno o piu' titolari del trattamento, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con
riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e
delle disposizioni del presente codice, anche individuando con
proprio regolamento modalita' specifiche per la trattazione, nonche'
fissando annualmente le priorita' delle questioni emergenti dai
reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di
riferimento;
c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui
all'articolo 2-quater;
d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle funzioni;
e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi
dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il
31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali
degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente
codice;
g) provvedere altresi' all'espletamento dei compiti ad esso
attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere
le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:
a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e
l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007,
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II);
b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e
sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI,
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n.
515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorita'
amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e
la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle
normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il
confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del
Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le
richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita'
di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e
che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce
un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga
scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia;
e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione
visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per
soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n.
2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso
per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte
delle autorita' designate degli Stati membri e di Europol ai fini
della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati
di terrorismo e altri reati gravi;
f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione
(Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;
g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n.
108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo
il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.
98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice,
il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo
156, comma 3, le modalita' specifiche dei procedimenti relativi
all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal
Regolamento e dal presente codice.
4. Il Garante collabora con altre autorita' amministrative
indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere
del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del
Regolamento, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione
puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di
criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
7. Il Garante non e' competente per il controllo dei trattamenti
effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro
funzioni.»;
d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti:
«Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche
disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal
presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del
Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:
a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure
organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento,
anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui
all'articolo 25 del Regolamento;
b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater
.
2. Il Garante puo' invitare rappresentanti di un'altra autorita'
amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie
riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorita'
amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere,
altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto ad
altra autorita' amministrativa indipendente nazionale.
3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto
previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata
di tale pubblicazione, la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche'
i casi di oscuramento.
4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,
piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel
rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice,
promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),
modalita' semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del
trattamento.
Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). -
1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei confronti del
titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Garante e' rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito
l'Avvocato generale dello Stato, puo' stare in giudizio tramite
propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati
dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»;
e) all'articolo 155, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«(Ufficio del Garante)»;
f) l'articolo 156 e' sostituito dal seguente:
«Art. 156 (Ruolo organico e personale). - 1. All'Ufficio del
Garante e' preposto un segretario generale, nominato tra persone di
elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e
agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori
universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche' i
dirigenti di prima fascia dello Stato.
2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito nel
limite di centosessantadue unita'. Al ruolo organico del Garante si
accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia
ritenuto utile al fine di garantire l'economicita' e l'efficienza
dell'azione amministrativa, nonche' di favorire il reclutamento di
personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure
concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo' riservare una
quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al
personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato
assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno
triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle
autorita' amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma
1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 154, 154-bis, 160, nonche' all'articolo 57, paragrafo 1, del
Regolamento;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento
del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli
1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e
qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli
incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu'
generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita'
amministrative indipendenti, al personale e' attribuito l'80 per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.
4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a
venti unita' e per non oltre il venti per cento delle qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
di ruolo.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio puo' assumere
dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di
consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti
unita' complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo
determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n.
165 del 2001.
6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su cio' di
cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni,
in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h),
58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei
limiti del servizio cui e' destinato e secondo le rispettive
attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.
8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento
all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle
necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di
cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento,
nonche' quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie,
ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo
adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il
Garante puo' esigere dal titolare del trattamento il versamento di
diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»;
g) l'articolo 157 e' sostituito dal seguente:
«Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).
- 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e
per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere al
titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni
e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche
di dati.»;
h) l'articolo 158 e' sostituito dal seguente:
«Art. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante puo' disporre accessi a
banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1, nonche' quelli effettuati ai
sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale
dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o
personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione
europea.
3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti
istituzionali.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in
un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative
appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o
del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza
ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della
richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita'
dell'accertamento.
5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei
luoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare reti di
comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere
all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene
redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove
l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»;
i) all'articolo 159:
1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 156, comma 8»
sono sostituite dalle seguenti: «su cio' di cui sono venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
notizie che devono rimanere segrete»;
2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite
le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile» e
le parole «agli incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «alle
persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi
dell'articolo 2-quaterdecies»;
3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse;
l) l'articolo 160 e' sostituito dal seguente:
«Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1. Per i trattamenti di
dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del
Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il
Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se
l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio'
non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificita' della verifica, il componente designato
puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su
cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono
rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo
156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi
di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato
il componente designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.».
m) dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente:
«Art. 160-bis (Validita', efficacia e utilizzabilita' nel
procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati
sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di
legge o di Regolamento). - 1. La validita', l'efficacia e
l'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e
provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle
pertinenti disposizioni processuali.».
Note all'art. 14:
- L'art. 155 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 155 (Ufficio del Garante). - 1. All'Ufficio del
Garante, al fine di garantire la responsabilita' e
l'autonomia ai sensi dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e deldecreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i
principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresi' le
disposizioni del medesimodecreto legislativo n. 165 del
2001espressamente richiamate dal presente codice.»
- L'art. 159 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 159 (Modalita'). - 1. Il personale operante,
munito di documento di riconoscimento, puo' essere
assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su
cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere
segrete. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche
puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e
documento, anche a campione e su supporto informatico o per
via telematica. Degli accertamenti e' redatto sommario
verbale nel quale sono annotate anche le eventuali
dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli
accertamenti e' consegnata copia dell'autorizzazione del
presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi
soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la
collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto
gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal
caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che definisce il procedimento, che per questa
parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o
il rappresentante del titolare o del responsabile, sono
eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo
e' assente o non e' designato, alle persone autorizzate al
trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta
del titolare o del responsabile ai sensi dell'art.
2-quaterdecies. Agli accertamenti possono assistere persone
indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non e' disposto diversamente nel decreto di
autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento
non puo' essere iniziato prima delle ore sette e dopo le
ore venti, e puo' essere eseguito anche con preavviso
quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di
cui al presente articolo e agliarticoli 157e158possono
essere trasmessi anche mediante posta elettronica.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la
disposizione di cui all'art. 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate condecreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.»