Art. 15 
 
 
Modifiche alla parte III, titolo  III,  del  decreto  legislativo  30
                         giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte III, titolo III, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 166 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 166 (Criteri di applicazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi
e sanzionatori). - 1. Sono soggette alla sanzione  amministrativa  di
cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle
disposizioni   di   cui   agli   articoli   2-quinquies,   comma   2,
2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128,  129,
comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto
colui che non effettua la valutazione di impatto di cui  all'articolo
110, comma 1, primo periodo, ovvero non  sottopone  il  programma  di
ricerca a consultazione preventiva del  Garante  a  norma  del  terzo
periodo del predetto comma. 
  2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni  di
cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1,  2-sexies,  2-septies,
comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4  e  5,
75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100,  commi
1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2  e  4,  110-bis,  commi  2  e  3,  111,
111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1,  2,  3  e  5,
124, 125, 126, 130, commi da 1 a  5,  131,  132,  132-bis,  comma  2,
132-quater, 157, nonche'  delle  misure  di  garanzia,  delle  regole
deontologiche  di  cui  rispettivamente  agli  articoli  2-septies  e
2-quater. 
  3. Il Garante e' l'organo competente ad  adottare  i  provvedimenti
correttivi di cui all'articolo  58,  paragrafo  2,  del  Regolamento,
nonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83  del  medesimo
Regolamento e di cui ai commi 1 e 2. 
  4.  Il  procedimento  per  l'adozione  dei  provvedimenti  e  delle
sanzioni indicati al comma 3 puo' essere avviato, nei  confronti  sia
di  soggetti  privati,  sia  di  autorita'  pubbliche  ed   organismi
pubblici,  a  seguito  di  reclamo  ai  sensi  dell'articolo  77  del
Regolamento o di  attivita'  istruttoria  d'iniziativa  del  Garante,
nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui  all'articolo
58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in  relazione  ad  accessi,
ispezioni e  verifiche  svolte  in  base  a  poteri  di  accertamento
autonomi, ovvero delegati dal Garante. 
  5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti
nel corso delle attivita' di cui al comma 4 configurino  una  o  piu'
violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi
4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per  l'adozione  dei
provvedimenti e delle sanzioni di  cui  al  comma  3  notificando  al
titolare o al responsabile del trattamento  le  presunte  violazioni,
nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al  comma
9, salvo che la  previa  notifica  della  contestazione  non  risulti
incompatibile con la natura  e  le  finalita'  del  provvedimento  da
adottare. 
  6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione  di  cui
al comma  5,  il  contravventore  puo'  inviare  al  Garante  scritti
difensivi o  documenti  e  puo'  chiedere  di  essere  sentito  dalla
medesima autorita'. 
  7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui  al
comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1  a  9,
da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre  1981,  n.  689;  nei
medesimi  casi  puo'  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, sul sito  internet  del  Garante.  I  proventi  delle
sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156,  comma  8,  per  essere
destinati  alle  specifiche  attivita'  di  sensibilizzazione  e   di
ispezione nonche' di attuazione del Regolamento svolte dal Garante. 
  8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso,
il trasgressore  e  gli  obbligati  in  solido  possono  definire  la
controversia  adeguandosi  alle   prescrizioni   del   Garante,   ove
impartite, e mediante il pagamento di  un  importo  pari  alla  meta'
della sanzione irrogata. 
  9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con
proprio  regolamento  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana,  il  Garante   definisce   le   modalita'   del
procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui
al comma 3 ed i relativi termini, in conformita'  ai  principi  della
piena conoscenza degli atti istruttori,  del  contraddittorio,  della
verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 
  10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal
presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non  si  applicano
in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.». 
    b) l'articolo 167 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che  il  fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per  se'  o
per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando
in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o  dal
provvedimento   di   cui   all'articolo    129    arreca    nocumento
all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno  e
sei mesi. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare  danno
all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di  cui
agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di  garanzia
di cui all'articolo 2-septies ovvero  operando  in  violazione  delle
misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2-quinquiesdecies  arreca
nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno  a  tre
anni. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di  cui
al comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per  se'
o per  altri  profitto  ovvero  di  arrecare  danno  all'interessato,
procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi  consentiti  ai
sensi degli articoli 45, 46 o 49 del  Regolamento,  arreca  nocumento
all'interessato. 
  4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei  reati  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante. 
  5. Il Garante trasmette al pubblico ministero,  con  una  relazione
motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita'
di accertamento nel  caso  in  cui  emergano  elementi  che  facciano
presumere la esistenza di un reato. La  trasmissione  degli  atti  al
pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di
accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui  al  presente
decreto. 
  6. Quando per lo stesso  fatto  e'  stata  applicata  a  norma  del
presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o  dell'ente
una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e'  stata
riscossa, la pena e' diminuita.»; 
    c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  167-bis  (Comunicazione  e  diffusione  illecita   di   dati
personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o  diffonde  al
fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al  fine  di  arrecare
danno, un archivio automatizzato o  una  parte  sostanziale  di  esso
contenente dati personali oggetto di trattamento su larga  scala,  in
violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e'  punito  con
la reclusione da uno a sei anni. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine trarne profitto per  se'  o  altri  ovvero  di  arrecare  danno,
comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o  una
parte sostanziale  di  esso  contenente  dati  personali  oggetto  di
trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a  sei
anni,  quando  il  consenso  dell'interessato  e'  richiesto  per  le
operazioni di comunicazione e di diffusione. 
  3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.». 
  «Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati  personali  oggetto
di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il  fatto  costituisca
piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se'  o  altri
ovvero  di  arrecare  danno,  acquisisce  con  mezzi  fraudolenti  un
archivio automatizzato o una parte  sostanziale  di  esso  contenente
dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. 
  2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi  4,  5  e  6
dell'articolo 167.»; 
    d) l'articolo 168 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante  e  interruzione
dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).
- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un
procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
  2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito  con  la  reclusione
sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona  un'interruzione  o
turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al  Garante  o  degli
accertamenti dallo stesso svolti.»; 
    e) l'articolo 170 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  170  (Inosservanza  di  provvedimenti  del  Garante).  -  1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli articoli  58,  paragrafo  2,  lettera  f)  del
Regolamento,   dell'articolo   2-septies,   comma   1,   nonche'    i
provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1,  del  decreto
legislativo di attuazione dell'articolo 13  della  legge  25  ottobre
2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»; 
    f) l'articolo 171 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli  a
distanza  e  indagini  sulle  opinioni  dei  lavoratori).  -  1.   La
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma  1,  e  8
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di  cui
all'articolo 38 della medesima legge.»; 
    g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della
sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai  sensi  dell'articolo  36,
secondo e terzo comma, del codice penale». 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  12/9/2018,  n.  212
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.