Art. 15
Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 166 e' sostituito dal seguente:
«Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi
e sanzionatori). - 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di
cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle
disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2,
2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129,
comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto
colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo
110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di
ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo
periodo del predetto comma.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo
83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di
cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies,
comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5,
75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi
1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111,
111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5,
124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2,
132-quater, 157, nonche' delle misure di garanzia, delle regole
deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e
2-quater.
3. Il Garante e' l'organo competente ad adottare i provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento,
nonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo
Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.
4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle
sanzioni indicati al comma 3 puo' essere avviato, nei confronti sia
di soggetti privati, sia di autorita' pubbliche ed organismi
pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del
Regolamento o di attivita' istruttoria d'iniziativa del Garante,
nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo
58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in relazione ad accessi,
ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento
autonomi, ovvero delegati dal Garante.
5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti
nel corso delle attivita' di cui al comma 4 configurino una o piu'
violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi
4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al
titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni,
nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma
9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti
incompatibile con la natura e le finalita' del provvedimento da
adottare.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 5, il contravventore puo' inviare al Garante scritti
difensivi o documenti e puo' chiedere di essere sentito dalla
medesima autorita'.
7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al
comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9,
da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei
medesimi casi puo' essere applicata la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle
sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere
destinati alle specifiche attivita' di sensibilizzazione e di
ispezione nonche' di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.
8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso,
il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la
controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove
impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla meta'
della sanzione irrogata.
9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con
proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce le modalita' del
procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui
al comma 3 ed i relativi termini, in conformita' ai principi della
piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della
verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal
presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano
in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.».
b) l'articolo 167 e' sostituito dal seguente:
«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o
per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando
in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal
provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento
all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e
sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno
all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui
agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia
di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle
misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca
nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre
anni.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di cui
al comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per se'
o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato,
procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai
sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento
all'interessato.
4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai
commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione
motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita'
di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano
presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al
pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di
accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente
decreto.
6. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a norma del
presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente
una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e' stata
riscossa, la pena e' diminuita.»;
c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti:
«Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati
personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o diffonde al
fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al fine di arrecare
danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso
contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in
violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e' punito con
la reclusione da uno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno,
comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una
parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di
trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a sei
anni, quando il consenso dell'interessato e' richiesto per le
operazioni di comunicazione e di diffusione.
3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.».
«Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto
di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri
ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un
archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente
dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.»;
d) l'articolo 168 e' sostituito dal seguente:
«Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante e interruzione
dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).
- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un
procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito con la reclusione
sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o
turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al Garante o degli
accertamenti dallo stesso svolti.»;
e) l'articolo 170 e' sostituito dal seguente:
«Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). - 1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del
Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonche' i
provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre
2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»;
f) l'articolo 171 e' sostituito dal seguente:
«Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a
distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). - 1. La
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui
all'articolo 38 della medesima legge.»;
g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della
sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 36,
secondo e terzo comma, del codice penale».
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/9/2018, n. 212
durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.