Art. 37 
 
Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione -  Modifiche
  al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 
 
  1. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, la lettera l) e' abrogata; 
      2) al comma 5, dopo la lettera e),  e'  aggiunta  la  seguente:
«e-bis) assicurano, in relazione agli  eventi  sismici  che  si  sono
susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti
previsti dal presente decreto, al fine  di  verificare  l'assenza  di
sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee  e  nazionali  in
materia di aiuti di Stato.»; 
    b) all'articolo 5, comma 2, lettera g), dopo le parole  «al  fine
di garantirne la  continuita';»  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente
periodo: «allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e
zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
definitiva delocalizzazione in strutture temporanee  delle  attivita'
agricole e zootecniche che,  per  le  loro  caratteristiche,  possono
essere utilizzate in via definitiva e' assentita,  su  richiesta  del
titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;»; 
    c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera e), e'  aggiunta  la
seguente: «e-bis) le Universita', limitatamente agli interventi sugli
immobili di proprieta' e importo inferiore alla soglia  di  rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50.».