Art. 38 
 
             Rimodulazione delle funzioni commissariali 
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del
Commissario  straordinario  del   Governo   per   la   ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016  nominato
con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre  2016  di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228  del  29
settembre 2016. 
  2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto,  e  ogni
altra  disposizione  vigente  concernente  gli  interventi   per   la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016. 
  3.  Con  il  decreto  di  nomina  e'  stabilito  il  compenso   del
Commissario, determinato nei limiti di cui all'articolo 15, comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  cui  si  provvede
con  le  risorse  disponibili   sulla   contabilita'   speciale   del
Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016.