Art. 39 
 
Impignorabilita' delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree
                    interessate da eventi sismici 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice  di
procedura civile, non  sono  soggette  a  procedure  di  sequestro  o
pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di
qualsivoglia azione esecutiva o cautelare,  le  risorse  assegnate  a
carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati,  purche'
depositate su singoli conti correnti bancari a tal  fine  attivati  e
intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario  del
Governo per la relativa ricostruzione, e destinate  a  interventi  di
ricostruzione  e  riqualificazione   infrastrutturale,   industriale,
edilizia  e  sul  patrimonio  storico  e  artistico   nei   territori
interessati dagli eventi sismici: 
    a)  della   regione   Abruzzo   dell'aprile   2009,   individuati
nell'articolo unico del decreto del Commissario  delegato  16  aprile
2009, n. 3; 
    b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara,  Mantova,  Reggio
Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo  1  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; 
    c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato  1  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono,  previa
autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale  ne
verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti  alle  finalita'
indicate nel  medesimo  comma.  Ai  beneficiari  non  si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 48-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni  caso,  qualsiasi
azione   esecutiva   o   cautelare   volta   all'esecuzione   forzata
eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non  determinano
obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di  somme
a  favore  delle   Amministrazioni   interessate   o   dei   soggetti
beneficiari. 
  4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano: 
    a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli  eventi  sismici  di
cui alla lettera a) del comma 1; 
    b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli  eventi  sismici  di
cui alle lettere b) e c) del comma 1. 
  5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini  di  cui  al
comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari  secondo  le  regole
della gestione del Commissario delegato o straordinario. 
  6. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli atti notificati fino al giorno antecedente all'entrata in vigore
del presente decreto.