Art. 15 
 
                Disposizioni in materia di giustizia 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo  IV  della  parte  III,
dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente: 
  «Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione  dei  compensi  al
difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili). - 1.
Nel processo civile, quando  l'impugnazione,  anche  incidentale,  e'
dichiarata  inammissibile,  al  difensore  non  e'  liquidato   alcun
compenso. 
  2. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per  le
consulenze  tecniche  di  parte  che,   all'atto   del   conferimento
dell'incarico, apparivano  irrilevanti  o  superflue  ai  fini  della
prova.».