Art. 21 
 
                       Modifica degli allegati 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente,  della   tutela   del
territorio e del mare, e'  data  attuazione  alle  norme  dell'Unione
europea in materia di navigazione interna per  le  parti  in  cui  le
stesse modificano le modalita'  esecutive  e  le  caratteristiche  di
ordine tecnico previste negli allegati del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo dell'articolo 36  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, citata nelle note alle premesse cosi' recita: 
              «Art. 36 (Adeguamenti  tecnici  e  atti  di  esecuzione
          dell'Unione europea). - 1. Alle norme  dell'Unione  europea
          non autonomamente  applicabili,  che  modificano  modalita'
          esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di  direttive
          gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e  agli  atti  di
          esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
          Consiglio dell'Unione europea o dalla  Commissione  europea
          in esecuzione di atti dell'Unione europea gia'  recepiti  o
          gia'   efficaci   nell'ordinamento   nazionale,   e'   data
          attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro  per
          gli affari europei. 
              1-bis. In relazione  a  quanto  disposto  dall'articolo
          117, quinto comma, della Costituzione, i  provvedimenti  di
          cui al presente  articolo  possono  essere  adottati  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano al fine  di  porre
          rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti  enti  nel  dare
          attuazione a norme dell'Unione europea.  In  tale  caso,  i
          provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni
          e per le province autonome nelle quali non  sia  ancora  in
          vigore la rispettiva normativa di attuazione,  a  decorrere
          dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
          pertinente normativa europea e perdono  comunque  efficacia
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  normativa   di
          attuazione di ciascuna  regione  o  provincia  autonoma.  I
          provvedimenti recano l'esplicita indicazione  della  natura
          sostitutiva del potere esercitato e del carattere  cedevole
          delle disposizioni in essi contenute.».