Art. 22 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Il  proprietario,  l'armatore  dell'unita'  navale,  o  il  loro
rappresentante, che viola l'obbligo di cui all'articolo 6,  comma  6,
l'obbligo  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  l'obbligo   di   cui
all'articolo 8, comma 7, l'obbligo di cui all'articolo 20,  comma  3,
e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231  del  codice  della
navigazione. La stessa pena  si  applica  al  comandante  della  nave
ovvero al responsabile del galleggiante speciale nel caso in  cui  la
nave o il galleggiante speciale non sono dotati  dei  certificati  in
corso di validita'. 
  2.  Al  proprietario,  al  comandante  e  all'armatore  dell'unita'
navale, nonche' al  proprietario  del  galleggiante  o  dell'impianto
galleggiante,  al  responsabile  del  galleggiante  o   dell'impianto
galleggiante, ovvero ai loro rappresentanti, che  nei  casi  previsti
dall'articolo 12, commi  1  e  2,  naviga  senza  avere  ottenuto  il
rilascio del certificato provvisorio previsto dal medesimo  articolo,
si applica  la  pena  di  cui  all'articolo  1231  del  codice  della
navigazione. La stessa pena  si  applica  al  comandante  dell'unita'
navale, al responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante
nel caso  in  cui  l'unita'  navale,  il  galleggiante  o  l'impianto
galleggiante non e' dotato del certificato provvisorio  in  corso  di
validita'. 
  3. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale di Paesi terzi, o
il loro rappresentante,  che  non  presenta  l'istanza  all'autorita'
competente per il riconoscimento del certificato di  navigabilita'  o
non sottopone l'unita' navale a  visita  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 4, per il rilascio del certificato  europeo  della  navigazione
interna, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice
della navigazione. 
  4. Il comandante della nave  o  il  responsabile  del  galleggiante
speciale che, su disposizione dell'autorita' competente, non rispetta
l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 5, di sospendere le attivita'
dell'unita' navale o di adottare le misure di sicurezza aggiuntive  e
non rispetta il divieto di cui all'articolo 20, comma 4, e'  soggetto
alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. 
  5. Il responsabile del galleggiante  o  dell'impianto  galleggiante
che,  su  disposizione  dell'autorita'   competente,   non   rispetta
l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 5, di sospendere le attivita'
del galleggiante o dell'impianto galleggiante nonche' di adottare  le
misure di sicurezza aggiuntive e  non  rispetta  il  divieto  di  cui
all'articolo  20,  comma  4,   e'   soggetto   alla   pena   prevista
dall'articolo 1231 del codice della navigazione. 
  6. Il  proprietario,  l'armatore  dell'unita'  navale,  o  il  loro
rappresentante, che viola gli obblighi di  cui  agli  articoli  2.03,
comma 1, lettera a) e 2.07, comma 1, dell'allegato V e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 1548
euro. 
  7. Il  proprietario,  l'armatore  dell'unita'  navale,  o  il  loro
rappresentante, che viola  gli  obblighi  di  cui  all'articolo  2.18
dell'allegato  V  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da 1032 euro a 3098 euro. 
  8. Il comandante della nave  o  il  responsabile  del  galleggiante
speciale che non detiene a bordo il certificato di cui agli  articoli
8, 9, 12, o 15, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa  di
cui all'articolo 1193 del codice della navigazione. 
  9. Il responsabile del galleggiante  o  dell'impianto  galleggiante
che non detiene a bordo il certificato di cui all'articolo 12,  comma
2, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo  1193
del codice della navigazione. 
  10. Il rapporto di cui all'articolo 17,  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, e' trasmesso  all'autorita'  competente  come  definita
dall'articolo 3, comma 1, lettera b). 
  11. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e  gli  agenti
di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al  Corpo
delle capitanerie di porto, nonche' le  persone  cui  le  leggi  e  i
regolamenti attribuiscono  le  funzioni  di  polizia  giudiziaria  in
materia di sicurezza della navigazione interna. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il testo degli articoli 1193 e 1231 del codice  della
          navigazione, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art.  1193  (Inosservanza   delle   disposizioni   sui
          documenti  di  bordo).  - Il  comandante  di  nave   o   di
          aeromobile, che naviga senza  avere  a  bordo  i  documenti
          prescritti, e' punito con la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1549,00 a euro 9.296,00. 
              La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro
          nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca
          all'autorita' che ha contestato l'infrazione i documenti di
          bordo regolarmente tenuti ed aggiornati  entro  quarantotto
          ore dall'accertamento della  violazione  di  cui  al  primo
          comma. 
              Alla stessa sanzione soggiace il comandante di  nave  o
          di aeromobile, che  tiene  irregolarmente  i  documenti  di
          bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.» 
              «Art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della
          navigazione). - Chiunque non osserva  una  disposizione  di
          legge o di regolamento ovvero un  provvedimento  legalmente
          dato dall'autorita'  competente  in  materia  di  sicurezza
          della navigazione e' punito, se il fatto non costituisce un
          piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero  con
          l'ammenda fino a euro 206,00.». 
              -  Il testo dell'articolo 17 della  legge  24  novembre
          1981, n.  689,  citata  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 17 (Obbligo del  rapporto).  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.».