Art. 23 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1. Le spese  relative  alle  attivita'  delle  commissioni  di  cui
all'articolo 7 sono a  totale  carico  del  proprietario  dell'unita'
navale, del galleggiante e dell'impianto  galleggiante,  o  del  loro
rappresentante, nonche' dell'armatore dell'unita' navale. 
  2.  Gli  oneri  relativi  al  rilascio,  rinnovo,  proroga  e  alla
sostituzione dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e  12,  quelli
per il riconoscimento di certificati di navigabilita' interna  emessi
da Paesi terzi di cui all'articolo 15,  quelli  per  l'istituzione  e
mantenimento del registro certificati di  cui  all'articolo  16,  per
l'esecuzione delle visite tecniche di  cui  agli  articoli  6  e  12,
quelli per l'assegnazione del numero unico europeo di identificazione
delle navi (ENI) di cui all'articolo 17, quelli  per  le  menzioni  e
modifiche del certificato europeo della navigazione  interna  di  cui
all'articolo  2.07  dell'allegato  V  sono  a   totale   carico   del
proprietario dell'unita' navale,  del  galleggiante  e  dell'impianto
galleggiante,  o  del  loro  rappresentante   nonche'   dell'armatore
dell'unita' navale. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, mediante tariffe determinate  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione
dei termini e delle modalita' di versamento delle  medesime  tariffe.
Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio  di  copertura  del
costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni. 
  4. Gli oneri relativi alle attivita' di valutazione, autorizzazione
e vigilanza degli organismi di classificazione di cui all'articolo 19
sono a totale carico dei medesimi organismi. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo  30,  comma  4,
della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  alla  determinazione  delle
tariffe spettanti per le attivita' di cui  al  comma  4  nonche'  dei
termini e delle modalita' di versamento delle  medesime  tariffe.  Le
tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo
effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni. 
  6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di  cui  al
comma 3 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura  delle  spese
sostenute per le attivita' di cui ai commi 1 e 2. 
  7. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di  cui  al
comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della  copertura  delle  spese
sostenute per le attivita' di cui al comma 4. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo dell'articolo 30  della  legge  24  dicembre
          2012, n.  234,  citata  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione  europea
          e della legge  europea).  -  1.  La  legge  di  delegazione
          europea  e  la  legge  europea,  di  cui  all'articolo  29,
          assicurano  il   periodico   adeguamento   dell'ordinamento
          nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. 
              2.  La  legge   di   delegazione   europea,   al   fine
          dell'adempimento degli  obblighi  di  cui  all'articolo  1,
          reca: 
                a) disposizioni per il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa  volta  esclusivamente   all'attuazione
          delle  direttive  europee  e  delle  decisioni  quadro   da
          recepire nell'ordinamento  nazionale,  esclusa  ogni  altra
          disposizione di delegazione  legislativa  non  direttamente
          riconducibile  al  recepimento   degli   atti   legislativi
          europei; 
                b) disposizioni per il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa,  diretta  a  modificare   o   abrogare
          disposizioni  statali  vigenti,  limitatamente   a   quanto
          indispensabile     per     garantire     la     conformita'
          dell'ordinamento nazionale ai pareri  motivati  indirizzati
          all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
          258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
          dispositivo  di  sentenze  di  condanna  per  inadempimento
          emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire
          in via regolamentare le direttive,  sulla  base  di  quanto
          previsto dall'articolo 35; 
                d) delega legislativa al Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33; 
                e) delega legislativa al Governo  limitata  a  quanto
          necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
          direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; 
                f) disposizioni  che,  nelle  materie  di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni dell'Unione europea recepite dalle  regioni  e
          dalle province autonome; 
                g)   disposizioni   che   individuano   i    principi
          fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
          province  autonome   esercitano   la   propria   competenza
          normativa per recepire o per assicurare  l'applicazione  di
          atti dell'Unione europea nelle materie di cui  all'articolo
          117, terzo comma, della Costituzione; 
                h) disposizioni  che,  nell'ambito  del  conferimento
          della delega legislativa per il recepimento o  l'attuazione
          degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
          Governo a  emanare  testi  unici  per  il  riordino  e  per
          l'armonizzazione di  normative  di  settore,  nel  rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
                i) delega legislativa al Governo  per  l'adozione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6. 
              3. La legge europea reca: 
                a)  disposizioni   modificative   o   abrogative   di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'articolo 1; 
                b)  disposizioni   modificative   o   abrogative   di
          disposizioni   statali   vigenti   oggetto   di   procedure
          d'infrazione  avviate   dalla   Commissione   europea   nei
          confronti della Repubblica italiana  o  di  sentenze  della
          Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                c) disposizioni necessarie per dare attuazione o  per
          assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; 
                d) disposizioni occorrenti  per  dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
                e) disposizioni  emanate  nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo di cui all'articolo 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'articolo  41,  comma  1,  della  presente
          legge. 
              4. Gli oneri relativi a prestazioni e  a  controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
              5. Le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».