Art. 25 Disposizioni transitorie 1. Le norme di cui al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 continuano ad applicarsi alle unita' navali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, qualora non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto.
Note all'art. 25: - Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 1. - Se nel corso di un'ispezione le autorita' competenti rilevano che il certificato di una determinata nave non e' valido o che la nave non soddisfa i requisiti stabiliti nel certificato, ma che l'invalidita' o la non conformita' ai requisiti non comporta alcun pericolo manifesto, il proprietario della nave o un suo rappresentante adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. L'autorita' che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato e' informata entro 7 giorni.».