Art. 25 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le norme di cui al decreto legislativo 24 febbraio 2009,  n.  22
continuano ad applicarsi alle unita' navali di cui all'articolo 1 del
medesimo decreto, qualora non rientranti nell'ambito di  applicazione
dell'articolo 2 del presente decreto. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto  legislativo  24
          febbraio 2009, n. 22,  citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 1. - Se nel corso di  un'ispezione  le  autorita'
          competenti rilevano che il certificato di  una  determinata
          nave non e' valido o che la nave non soddisfa  i  requisiti
          stabiliti nel certificato, ma che l'invalidita'  o  la  non
          conformita'  ai  requisiti  non  comporta  alcun   pericolo
          manifesto,  il   proprietario   della   nave   o   un   suo
          rappresentante adotta tutte le misure necessarie per  porre
          rimedio alla situazione. L'autorita' che ha  rilasciato  o,
          da ultimo, rinnovato il certificato e'  informata  entro  7
          giorni.».