Art. 16 Camere di pernottamento 1. Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un massimo di quattro persone. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.