Art. 16
Camere di pernottamento
1. Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze
di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un
massimo di quattro persone.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.