Art. 17 
 
                        Permanenza all'aperto 
 
  1. Ai detenuti e' consentito di permanere all'aria  aperta  per  un
tempo non inferiore alle quattro ore al  giorno.  Tale  periodo  puo'
essere ridotto per specifici motivi. 
  2. La permanenza all'aperto avviene in modo organizzato  e  con  la
presenza degli operatori  penitenziari  e  dei  volontari,  in  spazi
attrezzati per lo svolgimento di attivita' fisica e ricreativa. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.