Art. 17
Permanenza all'aperto
1. Ai detenuti e' consentito di permanere all'aria aperta per un
tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. Tale periodo puo'
essere ridotto per specifici motivi.
2. La permanenza all'aperto avviene in modo organizzato e con la
presenza degli operatori penitenziari e dei volontari, in spazi
attrezzati per lo svolgimento di attivita' fisica e ricreativa.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.