Art. 18 
 
          Istruzione e formazione professionale all'esterno 
 
  1. I detenuti sono ammessi a frequentare i corsi di istruzione,  di
formazione professionale, di istruzione  e  formazione  professionale
all'esterno dell'istituto, previa intesa  con  istituzioni,  imprese,
cooperative o  associazioni,  quando  si  ritiene  che  la  frequenza
esterna  faciliti  il  percorso   educativo   e   contribuisca   alla
valorizzazione delle potenzialita' individuali e all'acquisizione  di
competenze certificate e al recupero sociale. 
  2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 21 della  legge  26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della  citata  legge
          26 luglio 1975, n. 354: 
              «Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I  detenuti  e  gli
          internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
          condizioni idonee a garantire l'attuazione  positiva  degli
          scopi previsti dall'art. 15.  Tuttavia,  se  si  tratta  di
          persona condannata alla pena della reclusione per  uno  dei
          delitti indicati nei commi 1, 1-ter  e  1-quater  dell'art.
          4-bis, l'assegnazione al  lavoro  all'esterno  puo'  essere
          disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e,
          comunque, di non  oltre  cinque  anni.  Nei  confronti  dei
          condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire  dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni. 
              2. I detenuti  e  gli  internati  assegnati  al  lavoro
          all'esterno sono avviati a prestare  la  loro  opera  senza
          scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria  per  motivi
          di  sicurezza.  Gli  imputati  sono   ammessi   al   lavoro
          all'esterno   previa   autorizzazione   della    competente
          autorita' giudiziaria. 
              3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro  deve
          svolgersi  sotto  il  diretto  controllo  della   direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale. 
              4. Per ciascun condannato o internato il  provvedimento
          di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo  dopo
          l'approvazione del magistrato di sorveglianza. 
              4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e  la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
          dell'art.  20  si  applicano  anche  ai  detenuti  ed  agli
          internati  ammessi  a  frequentare  corsi   di   formazione
          professionale all'esterno degli istituti penitenziari. 
              4-ter. I detenuti e  gli  internati  di  norma  possono
          essere assegnati a prestare la propria attivita'  a  titolo
          volontario e  gratuito,  tenendo  conto  anche  delle  loro
          specifiche  professionalita'   e   attitudini   lavorative,
          nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in  favore
          della  collettivita'  da  svolgere  presso  lo  Stato,   le
          regioni, le province, i comuni, le  comunita'  montane,  le
          unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti
          o  organizzazioni,  anche  internazionali,  di   assistenza
          sociale, sanitaria e di  volontariato.  I  detenuti  e  gli
          internati possono essere inoltre assegnati  a  prestare  la
          propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno
          delle famiglie delle vittime dei reati  da  loro  commessi.
          L'attivita' e' in ogni caso svolta con  modalita'  che  non
          pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
          e di salute dei detenuti e degli  internati.  Sono  esclusi
          dalle previsioni  del  presente  comma  i  detenuti  e  gli
          internati per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice
          penale  e  per  i  delitti   commessi   avvalendosi   delle
          condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
          agevolare l'attivita' delle associazioni in esso  previste.
          Si applicano, in quanto compatibili, le modalita'  previste
          nell'art. 54 del decreto legislativo  28  agosto  2000,  n.
          274.».