Art. 18
Istruzione e formazione professionale all'esterno
1. I detenuti sono ammessi a frequentare i corsi di istruzione, di
formazione professionale, di istruzione e formazione professionale
all'esterno dell'istituto, previa intesa con istituzioni, imprese,
cooperative o associazioni, quando si ritiene che la frequenza
esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla
valorizzazione delle potenzialita' individuali e all'acquisizione di
competenze certificate e al recupero sociale.
2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli
internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli
scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di
persona condannata alla pena della reclusione per uno dei
delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art.
4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno puo' essere
disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e,
comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei
condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza
scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi
di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro
all'esterno previa autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
svolgersi sotto il diretto controllo della direzione
dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento
di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli
internati ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono
essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo
volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro
specifiche professionalita' e attitudini lavorative,
nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in favore
della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le
unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti
o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza
sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli
internati possono essere inoltre assegnati a prestare la
propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno
delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.
L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi
dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli
internati per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale e per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste.
Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste
nell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.».