Art. 19
Colloqui e tutela dell'affettivita'
1. Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno
uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e
con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo.
Ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non
superiore a novanta. La durata massima di ciascuna conversazione
telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione
dell'istituto, e' di venti minuti. Salvo che ricorrano specifici
motivi, il detenuto puo' usufruire di un numero di conversazioni
telefoniche non inferiore a due e non superiore a tre a settimana.
L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le conversazioni
telefoniche vengano ascoltate e registrate per mezzo di idonee
apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle
conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o
internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354.
2. Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari sono
favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti
penali per minorenni ed e' assicurato un costante supporto
psicologico.
3. Al fine di favorire le relazioni affettive, il detenuto puo'
usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non
inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con una o piu'
delle persone di cui al comma 1.
4. Le visite prolungate si svolgono in unita' abitative
appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per
consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre,
per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.
5. Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza di eventuali
divieti dell'autorita' giudiziaria che impediscono i contatti con le
persone indicate ai commi precedenti. Verifica altresi' la
sussistenza del legame affettivo, acquisendo le informazioni
necessarie tramite l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e
dei servizi socio-sanitari territoriali.
6. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non
usufruiscono di permessi premio.
Note all'art. 19:
Per il testo dell'art. 4-bis della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, vedi nelle note all'art. 2.