Art. 19 
 
                 Colloqui e tutela dell'affettivita' 
 
  1. Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di  cui  almeno
uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e
con le persone con cui sussiste un  significativo  legame  affettivo.
Ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta  minuti  e  non
superiore a novanta. La  durata  massima  di  ciascuna  conversazione
telefonica  mediante  dispositivi,   anche   mobili,   in   dotazione
dell'istituto, e' di venti  minuti.  Salvo  che  ricorrano  specifici
motivi, il detenuto puo' usufruire  di  un  numero  di  conversazioni
telefoniche non inferiore a due e non superiore a  tre  a  settimana.
L'autorita'  giudiziaria   puo'   disporre   che   le   conversazioni
telefoniche vengano  ascoltate  e  registrate  per  mezzo  di  idonee
apparecchiature. E'   sempre   disposta   la   registrazione    delle
conversazioni telefoniche autorizzate  su  richiesta  di  detenuti  o
internati per i reati indicati nell'articolo  4-bis  della  legge  26
luglio 1975, n. 354. 
  2.  Per  i  detenuti  privi  di  riferimenti  socio-familiari  sono
favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti
penali  per  minorenni  ed  e'  assicurato   un   costante   supporto
psicologico. 
  3. Al fine di favorire le relazioni  affettive,  il  detenuto  puo'
usufruire ogni mese di quattro visite  prolungate  della  durata  non
inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore,  con  una  o  piu'
delle persone di cui al comma 1. 
  4.  Le  visite  prolungate  si   svolgono   in   unita'   abitative
appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate  per
consentire la preparazione e la consumazione di pasti  e  riprodurre,
per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico. 
  5. Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza di  eventuali
divieti dell'autorita' giudiziaria che impediscono i contatti con  le
persone  indicate  ai  commi   precedenti.   Verifica   altresi'   la
sussistenza  del  legame  affettivo,   acquisendo   le   informazioni
necessarie tramite l'ufficio del servizio sociale per i  minorenni  e
dei servizi socio-sanitari territoriali. 
  6. Sono favorite le  visite  prolungate  per  i  detenuti  che  non
usufruiscono di permessi premio. 
 
          Note all'art. 19: 
              Per il testo dell'art.  4-bis  della  citata  legge  26
          luglio 1975, n. 354, vedi nelle note all'art. 2.