Art. 20 
 
                       Regole di comportamento 
 
  1. Il regolamento che disciplina la vita nell'istituto e' portato a
conoscenza   dei   detenuti   al   loro   ingresso   con   linguaggio
comprensibile. 
  2. Ai fini della verifica dell'adesione ai programmi di  intervento
educativo, con conseguente progressione e concessione di benefici, e'
valutato anche il rispetto delle  seguenti  regole  di  comportamento
all'interno dell'istituto: 
    a) osservanza degli orari, cura dell'igiene personale, pulizia  e
ordine della camera di pernottamento; 
    b)  partecipazione  alle  attivita'  di  istruzione,   formazione
professionale,  istruzione  e   formazione   professionale,   lavoro,
culturali e sportive; la permanenza nelle camere di pernottamento nel
corso dello svolgimento di tali attivita' e' consentita  soltanto  in
casi  eccezionali,  o  per  motivi  di  salute  accertati   dall'area
sanitaria; 
    c) consumazione dei pasti nelle aree  specificamente  dedicate  e
non  all'interno  delle  camere  di  pernottamento,  salvo  specifica
indicazione in tal senso da parte dell'area sanitaria; 
    d)  relazioni  con  gli  operatori  e  con  gli  altri   detenuti
improntate al reciproco rispetto.