Art. 20
Regole di comportamento
1. Il regolamento che disciplina la vita nell'istituto e' portato a
conoscenza dei detenuti al loro ingresso con linguaggio
comprensibile.
2. Ai fini della verifica dell'adesione ai programmi di intervento
educativo, con conseguente progressione e concessione di benefici, e'
valutato anche il rispetto delle seguenti regole di comportamento
all'interno dell'istituto:
a) osservanza degli orari, cura dell'igiene personale, pulizia e
ordine della camera di pernottamento;
b) partecipazione alle attivita' di istruzione, formazione
professionale, istruzione e formazione professionale, lavoro,
culturali e sportive; la permanenza nelle camere di pernottamento nel
corso dello svolgimento di tali attivita' e' consentita soltanto in
casi eccezionali, o per motivi di salute accertati dall'area
sanitaria;
c) consumazione dei pasti nelle aree specificamente dedicate e
non all'interno delle camere di pernottamento, salvo specifica
indicazione in tal senso da parte dell'area sanitaria;
d) relazioni con gli operatori e con gli altri detenuti
improntate al reciproco rispetto.