Art. 21
Custodia attenuata
1. Possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per
ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di
pericolosita' o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo
svolgimento di attivita' all'esterno. L'organizzazione di tali
strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita
personale e comunitaria.