Art. 22 
 
                   Territorialita' dell'esecuzione 
 
  1. Salvo specifici motivi ostativi, anche dovuti a collegamenti con
ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi
alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle  famiglie,
in  modo  da  mantenere  le  relazioni  personali  e  socio-familiari
educativamente e socialmente significative. 
  2. L'assegnazione a un istituto penale per minorenni e'  comunicata
all'autorita' giudiziaria procedente. L'assegnazione  a  un  istituto
diverso da quello piu' vicino al luogo di  residenza  o  di  abituale
dimora e' disposta con  provvedimento  motivato,  previo  nulla  osta
dell'autorita' giudiziaria. 
  3. Ai trasferimenti si applicano i criteri di cui al comma 1 e sono
disposti con provvedimento motivato, previo nulla osta dell'autorita'
giudiziaria. Nei casi  di  urgenza  sono  eseguiti  dalla  competente
amministrazione per la giustizia minorile e comunicati senza  ritardo
all'autorita' giudiziaria.