Art. 22
Territorialita' dell'esecuzione
1. Salvo specifici motivi ostativi, anche dovuti a collegamenti con
ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi
alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie,
in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari
educativamente e socialmente significative.
2. L'assegnazione a un istituto penale per minorenni e' comunicata
all'autorita' giudiziaria procedente. L'assegnazione a un istituto
diverso da quello piu' vicino al luogo di residenza o di abituale
dimora e' disposta con provvedimento motivato, previo nulla osta
dell'autorita' giudiziaria.
3. Ai trasferimenti si applicano i criteri di cui al comma 1 e sono
disposti con provvedimento motivato, previo nulla osta dell'autorita'
giudiziaria. Nei casi di urgenza sono eseguiti dalla competente
amministrazione per la giustizia minorile e comunicati senza ritardo
all'autorita' giudiziaria.