Art. 23 
 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  77  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 giugno  2000,  n.  230,  e  successive
modificazioni,  sulle   infrazioni   disciplinari,   possono   essere
applicate le seguenti sanzioni: 
    a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto; 
    b) attivita' dirette a rimediare al danno cagionato; 
    c) esclusione dalle attivita' ricreative per non  piu'  di  dieci
giorni; 
    d) esclusione dalle attivita' in comune per  non  piu'  di  dieci
giorni. 
  2. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal
direttore  dell'istituto,  mentre  per  le  altre  e'  competente  il
consiglio di disciplina composto dal direttore  dell'istituto  o,  in
caso di legittimo impedimento, dall'impiegato piu' alto in grado  con
funzioni di presidente, da uno  dei  magistrati  onorari  addetti  al
tribunale  per  i  minorenni  designato  dal  presidente,  e  da   un
educatore. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo dell'art. 77 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230: 
              «Art. 77 (Infrazioni disciplinari e sanzioni). - 1.  Le
          sanzioni disciplinari sono  inflitte  ai  detenuti  e  agli
          internati che si siano resi responsabili di: 
                1)  negligenza  nella  pulizia  e  nell'ordine  della
          persona o della camera; 
                2) abbandono ingiustificato del posto assegnato; 
                3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi; 
                4)  atteggiamenti   e   comportamenti   molesti   nei
          confronti della comunita'; 
                5)  giochi  o  altre  attivita'  non  consentite  dal
          regolamento interno; 
                6) simulazione di malattia; 
                7) traffico di beni di cui e' consentito il possesso; 
                8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di
          denaro; 
                9)  comunicazioni   fraudolente   con   l'esterno   o
          all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo
          comma dell'art. 33 della legge; 
                10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza; 
                11) intimidazione di  compagni  o  sopraffazioni  nei
          confronti dei medesimi; 
                12)   falsificazione   di    documenti    provenienti
          dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto  o
          dell'internato; 
                13)   appropriazione   o   danneggiamento   di   beni
          dell'amministrazione; 
                14)  possesso  o  traffico  di  strumenti   atti   ad
          offendere; 
                15)  atteggiamento  offensivo  nei  confronti   degli
          operatori penitenziari o  di  altre  persone  che  accedono
          nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita; 
                16)  inosservanza  di   ordini   o   prescrizioni   o
          ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi; 
                17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli
          articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge; 
                18) partecipazione a disordini o a sommosse; 
                19) promozione di disordini o di sommosse; 
                20) evasione; 
                21) fatti previsti dalla legge come  reato,  commessi
          in danno  di  compagni,  di  operatori  penitenziari  o  di
          visitatori. 
              2.  Le  sanzioni  disciplinari  sono   inflitte   anche
          nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate. 
              3.  La  sanzione  dell'esclusione  dalle  attivita'  in
          comune non puo' essere inflitta per le infrazioni  previste
          nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo  che  l'infrazione
          sia  stata  commessa  nel  termine  di   tre   mesi   dalla
          commissione  di  una  precedente  infrazione  della  stessa
          natura. 
              4. Delle sanzioni inflitte all'imputato e' data notizia
          all'autorita' giudiziaria che procede.».