Art. 23
Sanzioni disciplinari
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive
modificazioni, sulle infrazioni disciplinari, possono essere
applicate le seguenti sanzioni:
a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto;
b) attivita' dirette a rimediare al danno cagionato;
c) esclusione dalle attivita' ricreative per non piu' di dieci
giorni;
d) esclusione dalle attivita' in comune per non piu' di dieci
giorni.
2. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal
direttore dell'istituto, mentre per le altre e' competente il
consiglio di disciplina composto dal direttore dell'istituto o, in
caso di legittimo impedimento, dall'impiegato piu' alto in grado con
funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari addetti al
tribunale per i minorenni designato dal presidente, e da un
educatore.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 77 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230:
«Art. 77 (Infrazioni disciplinari e sanzioni). - 1. Le
sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli
internati che si siano resi responsabili di:
1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della
persona o della camera;
2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei
confronti della comunita';
5) giochi o altre attivita' non consentite dal
regolamento interno;
6) simulazione di malattia;
7) traffico di beni di cui e' consentito il possesso;
8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di
denaro;
9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o
all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo
comma dell'art. 33 della legge;
10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei
confronti dei medesimi;
12) falsificazione di documenti provenienti
dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o
dell'internato;
13) appropriazione o danneggiamento di beni
dell'amministrazione;
14) possesso o traffico di strumenti atti ad
offendere;
15) atteggiamento offensivo nei confronti degli
operatori penitenziari o di altre persone che accedono
nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
16) inosservanza di ordini o prescrizioni o
ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;
17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli
articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
18) partecipazione a disordini o a sommosse;
19) promozione di disordini o di sommosse;
20) evasione;
21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi
in danno di compagni, di operatori penitenziari o di
visitatori.
2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche
nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.
3. La sanzione dell'esclusione dalle attivita' in
comune non puo' essere inflitta per le infrazioni previste
nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione
sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla
commissione di una precedente infrazione della stessa
natura.
4. Delle sanzioni inflitte all'imputato e' data notizia
all'autorita' giudiziaria che procede.».