Art. 24
Dimissione
1. Nei sei mesi precedenti, l'ufficio di servizio sociale per i
minorenni, in collaborazione con l'area trattamentale, prepara e cura
la dimissione:
a) elaborando, per i condannati cui non siano state applicate
misure penali di comunita', programmi educativi, di formazione
professionale, di lavoro e di sostegno all'esterno;
b) curando i contatti con i familiari di riferimento e con i
servizi socio-sanitari territoriali, ai fini di quanto previsto
nell'articolo 12, comma 4;
c) rafforzando, in assenza di riferimenti familiari, i rapporti
con i servizi socio-sanitari territoriali e con le organizzazioni di
volontariato, per la presa in carico del soggetto;
d) attivando sul territorio le risorse educative, di formazione,
di lavoro e di sostegno, in particolare per i condannati privi di
legami familiari sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia
irreperibile o inadeguata, e individuando le figure educative o la
comunita' di riferimento proposte dai servizi sociali per i minorenni
o dai servizi socio-sanitari territoriali.