Art. 26
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 6, valutati in 2.800.000
euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' dagli articoli 16 e 17
pari a 180.000 euro per l'anno 2018 e a 80.000 euro per l'anno 2019,
si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 16 e 17, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
decreto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni relative in
particolare all'intervento educativo ed ai percorsi di istruzione, di
formazione professionale, di istruzione e formazione professionale,
di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile hanno efficacia
nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario determinate con i
decreti previsti dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio
2015, n. 107 e dal regolamento 22 giugno 2009, n. 119 e successive
modificazioni e non danno origine, neppure indirettamente,
all'adeguamento delle medesime alle situazioni di fatto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 475, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. 9):
«475. E' istituito presso il Ministero della giustizia
un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per
l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da
destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge
23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo
penale e dell'ordinamento penitenziario.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 64, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
cadenza triennale, con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo
di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato
l'organico dell'autonomia su base regionale.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 119 (Regolamento recante disposizioni per la
definizione dei criteri e dei parametri per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma
dell'art. 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189.