Art. 12 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettere  c)  e
s), e' autorizzata, rispettivamente, la spesa di 1.050.000  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1.440.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2018. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  2.490.000  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1.440.000 euro annui a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede  mediante  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  eccezione   delle
disposizioni di cui all'articolo 11 comma 1, lettere  c)  e  s),  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti del presente decreto
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 475, della
          legge 27 dicembre 2017, n 205 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2018  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2018-2020),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.) 
              «475. E' istituito presso il Ministero della  giustizia
          un fondo, con una dotazione  di  10  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di  30
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  da
          destinare con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge
          23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del  processo
          penale e dell'ordinamento penitenziario.».