Art. 11 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 
 
  1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, comma 4, le parole «tabelle  di  consegna»  sono
sostituite dalle seguenti «disposizioni di servizio»; 
  b) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. La graduatoria finale e' formata sulla base  del  punteggio
complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato
dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo  e
nell'esame di fine corso.»; 
  c) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole «conseguono l'idoneita'
per la nomina a vice ispettore,» sono inserite le  seguenti  «secondo
l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale  e'  formata
sulla  base  del   punteggio   complessivo   attribuito   a   ciascun
partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei  voti  riportati
nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.»; 
  d) all'articolo 46-bis: 
  1) al comma 1,  le  parole  «fino  alla  qualifica  di  commissario
coordinatore superiore» sono sostituite  dalle  seguenti  «fino  alla
qualifica di commissario capo»; 
  2) al comma 2, primo periodo, le parole  «con  qualifica  di  primo
dirigente e  dirigente  superiore»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario» ; 
  3) al comma 2, secondo e quarto periodo, dopo le parole  «Capo  del
Dipartimento dell'Amministrazione  Penitenziaria»  sono  inserite  le
seguenti «o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e  di
comunita'»; 
    e) all'articolo 47-bis: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Organi competenti  alla
compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera
dei funzionari in  servizio  presso  i  provveditorati  regionali,  i
servizi e le scuole dell'Amministrazione  penitenziaria,  gli  uffici
interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di  esecuzione
penale esterna ed centri per la giustizia minorile »; 
  2) al comma 1,  le  parole  «fino  alla  qualifica  di  commissario
coordinatore superiore» sono sostituite  dalle  seguenti  «fino  alla
qualifica di commissario capo»; 
  3) al comma 2, le parole «con qualifica di  primo  dirigente»  sono
sostituite dalle seguenti «commissario coordinatore penitenziario»; 
  4) al comma 3,  le  parole  «fino  alla  qualifica  di  commissario
coordinatore superiore» sono sostituite  dalle  seguenti  «fino  alla
qualifica di commissario capo»; 
  5) al comma 4, le parole «con qualifica di  primo  dirigente»  sono
sostituite  dalle  seguenti  :  «dalla   qualifica   di   commissario
coordinatore penitenziario»; 
  6) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei
funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica  di
commissario capo in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli
uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione  penale  esterna  ed  i
centri  per  la  giustizia  minorile  e'  compilato   dal   dirigente
competente.  Il  giudizio  complessivo  e'  espresso  dal   direttore
generale  del  personale,  delle  risorse  e  per  l'attuazione   dei
provvedimenti del giudice minorile. 
  4-ter. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica  di
commissario coordinatore penitenziario della carriera dei  funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria  in  servizio  presso  gli  uffici
interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di  esecuzione
penale esterna ed i centri per la giustizia minorile e' compilato dal
direttore generale del personale, delle risorse  e  per  l'attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile. Il  giudizio  complessivo  e'
espresso dal Capo del Dipartimento per la  Giustizia  Minorile  e  di
Comunita'.»; 
    f) all'articolo 48-bis: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Organi competenti  alla
compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera
dei funzionari in servizio presso gli  istituti  penitenziari  e  gli
istituti penali per minorenni»; 
  2) al comma 1: 
  a) le parole: «fino  alla  qualifica  di  commissario  coordinatore
superiore» sono sostituite dalle seguenti: «fino  alla  qualifica  di
commissario capo»; 
  b)  dopo  le  parole:  «istituti  penitenziari»  sono  inserite  le
seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»; 
  c) dopo le  parole:  «direttore  dell'istituto»  sono  inserite  le
seguenti: «o dal direttore del centro di giustizia minorile»; 
  d)  dopo  le  parole:  «provveditore  regionale  competente»   sono
inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale,  delle
risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»; 
      3) al comma 2: 
  a) le parole: «con qualifica di primo  dirigente»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «dalla  qualifica   di   commissario   coordinatore
penitenziario»; 
  b)  dopo  le  parole:  «istituti  penitenziari»  sono  inserite  le
seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»; 
  c) prima delle parole: «dal provveditore regionale  competente»  e'
inserita la seguente: «rispettivamente»; 
  d)  dopo  le  parole:  «provveditore  regionale  competente»   sono
inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale,  delle
risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»; 
  e) dopo le  parole:  «capo  del  Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria» sono inserite le seguenti: «o  capo  del  Dipartimento
per la Giustizia Minorile e di Comunita'»; 
  g)  all'articolo  51,  comma  1,  le  parole:   «abbiano   compiuto
operazioni di servizio  di  particolare  rilevanza»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «abbiano  conseguito   eccezionali   risultati   in
attivita' attinenti ai loro compiti,  rendendo  straordinari  servizi
all'Amministrazione penitenziaria»,  e  le  parole:  «ovvero  abbiano
conseguito eccezionali riconoscimenti in attivita' attinenti ai  loro
compiti,» sono soppresse; 
  h)  all'articolo  52,  comma  1,  le  parole:   «abbiano   compiuto
operazioni di servizio di particolare  importanza,»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «abbiano  conseguito   eccezionali   risultati   in
attivita' attinenti ai loro compiti,  rendendo  straordinari  servizi
all'Amministrazione,»  e  le  parole:  «ovvero   abbiano   conseguito
eccezionali riconoscimenti in attivita' attinenti  ai  loro  compiti»
sono soppresse; 
  i)  all'articolo  53,  comma  1,  le  parole:   «abbiano   compiuto
operazioni di servizio di  particolare  importanza,  dando  prova  di
eccezionale capacita',»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «abbiano
conseguito eccezionali  risultati  in  attivita'  attinenti  ai  loro
compiti    rendendo    straordinari    servizi    all'Amministrazione
penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa»; 
  l) all'articolo 54, comma 3, le parole: «non  oltre  sei  mesi  dal
verificarsi dei fatti» sono sostituite  dalle  seguenti:  «non  oltre
dodici mesi dal verificarsi dei fatti». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443  (Ordinamento
          del personale del Corpo di polizia penitenziaria,  a  norma
          dell'art. 14, comma 1, della legge  15  dicembre  1990,  n.
          395. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre  1992,
          n. 274, S.O.), come modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 4 (Funzioni del personale appartenente  al  ruolo
          degli agenti e degli assistenti). - Omissis. 
              4. In relazione al  qualificato  profilo  professionale
          raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto  anni  di
          effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati,
          anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore
          responsabilita' tra le mansioni di cui ai commi 2 e  3,  ed
          e' attribuita, ferma restando la  qualifica  rivestita,  la
          denominazione  di   "coordinatore",   che   determina,   in
          relazione alla data di conferimento, preminenza  gerarchica
          anche nei casi di pari qualifica  con  diversa  anzianita'.
          Gli  stessi,  oltre  alle  specifiche   mansioni   previste
          assumono l'onere  di  verificare  il  corretto  svolgimento
          delle  attivita'  del  personale  di   pari   qualifica   o
          subordinato con il controllo del  puntuale  rispetto  delle
          disposizioni di servizio. 
              Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443,   come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 25 (Corsi per  la  nomina  a  vice  ispettore  di
          polizia  penitenziaria).  -  1.  Ottenuta  la  nomina,  gli
          allievi   vice   ispettori   di    polizia    penitenziaria
          frequentano, presso l'apposito istituto, un corso di durata
          non   inferiore   a    due    anni,    preordinato    anche
          all'acquisizione   della   specifica    laurea    triennale
          individuata,  per  il  medesimo  corso,  con  decreto   del
          Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la
          semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          nonche'  alla  loro  formazione  tecnico  professionale  di
          agenti  di  pubblica  sicurezza  e  ufficiali  di   polizia
          giudiziaria,   alla   conoscenza   dei   metodi   e   della
          organizzazione del trattamento penitenziario e dei  servizi
          di sicurezza; durante  il  corso  essi  sono  sottoposti  a
          selezione  attitudinale  anche  per  l'accertamento   della
          idoneita'   a   servizi    che    richiedono    particolare
          qualificazione. 
              2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei  primi
          due  anni  del  corso  abbiano  ottenuto  il  giudizio   di
          idoneita' al servizio di polizia penitenziaria  quali  vice
          ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le  prove
          pratiche sono nominati  vice  ispettori  in  prova  e  sono
          avviati  alla  frequenza  di  un   periodo   di   tirocinio
          applicativo della durata non superiore ad un anno. 
              3. Gli allievi vice ispettori durante i primi due  anni
          di corso  non  possono  essere  impiegati  in  servizio  di
          istituto;   nel   periodo   successivo   possono    esserlo
          esclusivamente a fine di addestramento per il  servizio  di
          ispettore. 
              4. I vice ispettori in prova,  al  termine  del  corso,
          superati gli esami di fine  corso,  prestano  giuramento  e
          sono confermati in ruolo con qualifica di  vice  ispettore,
          secondo l'ordine della graduatoria finale. 
              4-bis. La graduatoria finale e' formata sulla base  del
          punteggio complessivo attribuito  a  ciascun  partecipante.
          Tale punteggio e' dato dalla media dei voti  riportati  nel
          concorso per  l'accesso  al  ruolo  e  nell'esame  di  fine
          corso.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 28 (Nomina a vice ispettore). - Omissis. 
              4. Il corso semestrale di cui al comma  2  puo'  essere
          ripetuto una sola volta. Gli allievi che  abbiano  superato
          gli esami finali del corso conseguono  l'idoneita'  per  la
          nomina a vice ispettore secondo l'ordine della  graduatoria
          finale. La graduatoria finale e' formata  stilla  base  del
          punteggio complessivo attribuito  a  ciascun  partecipante.
          Tale punteggio e' dato dalla media dei voti  riportati  nel
          concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.
          Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami  sono
          restituiti al  servizio  d'istituto  e  sono  ammessi  alla
          frequenza del corso successivo. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 46-bis  del  citato
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443,   come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 46-bis (Organi competenti alla  compilazione  del
          rapporto informativo per il personale  della  carriera  dei
          funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del
          Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria   e   del
          Dipartimento per la Giustizia minorile e di  comunita').  -
          1. Il rapporto informativo per il personale della  carriera
          dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla
          qualifica  di  commissario  capo  in  servizio  presso   le
          articolazioni   centrali   e'   compilato   dal   direttore
          dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio
          complessivo e' espresso dal direttore generale competente. 
              2. Il  rapporto  informativo  per  il  personale  dalla
          qualifica di commissario coordinatore  penitenziario  della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia  penitenziaria
          in servizio presso le articolazioni centrali  e'  compilato
          dal direttore generale presso il quale  prestano  servizio.
          Il  giudizio  complessivo  e'   espresso   dal   capo   del
          Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o dal  Capo
          del Dipartimento per la Giustizia minorile e di  comunita'.
          Il rapporto informativo per il personale in servizio presso
          le articolazioni dell'Ufficio del capo del Dipartimento  e'
          espresso  dal  Direttore  dell'Ufficio  presso   il   quale
          prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso  dal
          capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria  o
          dal Capo del Dipartimento per la Giustizia  minorile  e  di
          comunita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47-bis  del  citato
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443,   come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art 47-bis (Organi competenti  alla  compilazione  del
          rapporto informativo per il personale  della  carriera  dei
          funzionari in servizio presso i provveditorati regionali, i
          servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, gli
          uffici  interdistrettuali,  gli  uffici  distrettuali,  gli
          uffici di  esecuzione  penale  esterna  ed  centri  per  la
          giustizia minorile). - 1. Il rapporto  informativo  per  il
          personale  della  carriera  dei  funzionari  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria fino alla  qualifica  di  commissario
          capo in servizio  presso  i  provveditorati  ed  i  servizi
          dell'Amministrazione   penitenziaria   e'   compilato   dal
          dirigente dell'ufficio dal  quale  dipendono.  Il  giudizio
          complessivo  e'   espresso   dal   provveditore   regionale
          competente. 
              2. Il rapporto informativo per il personale commissario
          coordinatore penitenziario della  carriera  dei  funzionari
          del Corpo di polizia penitenziaria  in  servizio  presso  i
          provveditorati   ed    i    servizi    dell'Amministrazione
          penitenziaria  e'  compilato  dal  provveditore   regionale
          competente. Il giudizio complessivo e'  espresso  dal  capo
          del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 
              3. Il  rapporto  informativo  per  il  personale  della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia  penitenziaria
          fino alla qualifica di commissario capo in servizio  presso
          le scuole e'  compilato  dal  direttore  della  scuola.  Il
          giudizio complessivo e'  espresso  dal  direttore  generale
          della formazione. 
              4. Il  rapporto  informativo  per  il  personale  dalla
          qualifica di commissario coordinatore  penitenziario  della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia  penitenziaria
          in servizio presso le scuole  e'  compilato  dal  direttore
          generale  della  formazione.  Il  giudizio  complessivo  e'
          espresso dal  capo  del  Dipartimento  dell'Amministrazione
          penitenziaria. 
              4-bis. Il rapporto informativo per il  personale  della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia  penitenziaria
          fino alla qualifica di commissario capo in servizio  presso
          gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali,  gli
          uffici di esecuzione penale esterna  ed  i  centri  per  la
          giustizia minorile e' compilato dal  dirigente  competente.
          Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore  generale
          del  personale,  delle  risorse  e  per  l'attuazione   dei
          provvedimenti del giudice minorile. 
              4-ter. Il rapporto informativo per il  personale  dalla
          qualifica di commissario coordinatore  penitenziario  della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia  penitenziaria
          in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici
          distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed  i
          centri per la giustizia minorile e' compilato dal direttore
          generale del personale, delle risorse  e  per  l'attuazione
          dei  provvedimenti  del  giudice  minorile.   Il   giudizio
          complessivo e' espresso dal Capo del  Dipartimento  per  la
          Giustizia Minorile e di Comunita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48-bis  del  citato
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443,   come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 48-bis (Organi competenti alla  compilazione  del
          rapporto informativo per il personale  della  carriera  dei
          funzionari in servizio presso gli istituti  penitenziari  e
          gli istituti  penali  per  minorenni).  -  1.  Il  rapporto
          informativo per il personale della carriera dei  funzionari
          del Corpo di polizia penitenziaria fino alla  qualifica  di
          commissario  capo   in   servizio   presso   gli   istituti
          penitenziari  e  gli  istituti  penali  per  minorenni   e'
          compilato dal direttore dell'istituto o dal  direttore  del
          centro  di  giustizia  minorile  dal  quale  dipendono.  Il
          giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale
          competente o dal direttore generale  del  personale,  delle
          risorse e per l'attuazione dei  provvedimenti  del  giudice
          minorile . 
              2. Il  rapporto  informativo  per  il  personale  dalla
          qualifica di commissario coordinatore  penitenziario  della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia  penitenziaria
          in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti
          penali  per  minorenni  e'  compilato  rispettivamente  dal
          provveditore regionale competente o dal direttore  generale
          del  personale,  delle  risorse  e  per  l'attuazione   dei
          provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo
          e' espresso dal capo del Dipartimento  dell'Amministrazione
          penitenziaria o capo Dipartimento per la Giustizia Minorile
          e di Comunita'.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  51  del  citato
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443,   come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 51 (Promozione  per  merito  straordinario  degli
          appartenenti al ruolo degli agenti e degli  assistenti).  -
          1. La  promozione  alla  qualifica  superiore  puo'  essere
          conferita anche per merito straordinario agli agenti,  agli
          agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo, che
          nell'esercizio  delle  loro  funzioni  abbiano   conseguito
          eccezionali  risultati  in  attivita'  attinenti  ai   loro
          compiti, rendendo straordinari servizi  all'Amministrazione
          penitenziaria,  dando  prova  di  eccezionale  capacita'  e
          dimostrando di  possedere  qualita'  tali  da  dare  sicuro
          affidamento di assolvere  lodevolmente  le  funzioni  della
          qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di
          vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  citato
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443,   come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 52 (Promozione  per  merito  straordinario  degli
          appartenenti  al  ruolo  dei  sovrintendenti).  -   1.   La
          promozione alla qualifica superiore puo'  essere  conferita
          anche per merito straordinario ai vice  sovrintendenti,  ai
          sovrintendenti  ed  ai   sovrintendenti   capo   i   quali,
          nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  abbiano  conseguito
          eccezionali  risultati  in  attivita'  attinenti  ai   loro
          compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione,
          dando prova di eccezionale capacita', o abbiano corso grave
          pericolo di vita per tutelare la sicurezza e  l'incolumita'
          pubblica, dimostrando di possedere le  qualita'  necessarie
          per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore. 
              2.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  53  del  citato
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443,   come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 53 (Promozione  per  merito  straordinario  degli
          appartenenti al ruolo degli ispettori). - 1. La  promozione
          alla qualifica superiore puo' essere  conferita  anche  per
          merito  straordinario   ai   vice   ispettori,   ispettori,
          ispettori   capo   e   ispettori   superiori    i    quali,
          nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  abbiano  conseguito
          eccezionali  risultati  in  attivita'  attinenti  ai   loro
          compiti rendendo straordinari  servizi  all'Amministrazione
          penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa,  o
          abbiano corso  grave  pericolo  di  vita  per  tutelare  la
          sicurezza  e   l'incolumita'   pubblica,   dimostrando   di
          possedere le qualita'  necessarie  per  bene  adempiere  le
          funzioni della qualifica superiore. 
              2. Al personale con qualifica di sostituto commissario,
          che si trovi nelle condizioni previste al comma 1,  possono
          essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o,  se
          piu' favorevole, tre scatti di anzianita'.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  54  del  citato
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443,   come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art.  54  (Decorrenza  delle  promozioni  per   merito
          straordinario). - Omissis. 
              3. La proposta di promozione per  merito  straordinario
          e' formulata, non oltre dodici  mesi  dal  verificarsi  dei
          fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti,
          su rapporto del  dirigente  dell'istituto  o  del  servizio
          ovvero dal direttore generale competente  qualora  i  fatti
          siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale. 
              Omissis.».