Art. 11 Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 4, le parole «tabelle di consegna» sono sostituite dalle seguenti «disposizioni di servizio»; b) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.»; c) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole «conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore,» sono inserite le seguenti «secondo l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.»; d) all'articolo 46-bis: 1) al comma 1, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»; 2) al comma 2, primo periodo, le parole «con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore» sono sostituite dalle seguenti «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario» ; 3) al comma 2, secondo e quarto periodo, dopo le parole «Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria» sono inserite le seguenti «o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita'»; e) all'articolo 47-bis: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed centri per la giustizia minorile »; 2) al comma 1, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»; 3) al comma 2, le parole «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti «commissario coordinatore penitenziario»; 4) al comma 3, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»; 5) al comma 4, le parole «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti : «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»; 6) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile e' compilato dal dirigente competente. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. 4-ter. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile e' compilato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo e' espresso dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunita'.»; f) all'articolo 48-bis: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni»; 2) al comma 1: a) le parole: «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla qualifica di commissario capo»; b) dopo le parole: «istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»; c) dopo le parole: «direttore dell'istituto» sono inserite le seguenti: «o dal direttore del centro di giustizia minorile»; d) dopo le parole: «provveditore regionale competente» sono inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»; 3) al comma 2: a) le parole: «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»; b) dopo le parole: «istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»; c) prima delle parole: «dal provveditore regionale competente» e' inserita la seguente: «rispettivamente»; d) dopo le parole: «provveditore regionale competente» sono inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»; e) dopo le parole: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «o capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunita'»; g) all'articolo 51, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria», e le parole: «ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attivita' attinenti ai loro compiti,» sono soppresse; h) all'articolo 52, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza,» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione,» e le parole: «ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attivita' attinenti ai loro compiti» sono soppresse; i) all'articolo 53, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacita',» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa»; l) all'articolo 54, comma 3, le parole: «non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O.), come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti). - Omissis. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attivita' del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle disposizioni di servizio. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 25 (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione. 2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. 3. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore. 4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale. 4-bis. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.». - Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 4, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 28 (Nomina a vice ispettore). - Omissis. 4. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore secondo l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale e' formata stilla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 46-bis del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita'). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso le articolazioni centrali e' compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali e' compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita'. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del capo del Dipartimento e' espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 47-bis del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed centri per la giustizia minorile). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso le scuole e' compilato dal direttore della scuola. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale della formazione. 4. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole e' compilato dal direttore generale della formazione. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 4-bis. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile e' compilato dal dirigente competente. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. 4-ter. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile e' compilato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo e' espresso dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni e' compilato dal direttore dell'istituto o dal direttore del centro di giustizia minorile dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale competente o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile . 2. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni e' compilato rispettivamente dal provveditore regionale competente o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 51 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere qualita' tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 52 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione, dando prova di eccezionale capacita', o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore. 2.». - Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 53 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore. 2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevole, tre scatti di anzianita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 54 (Decorrenza delle promozioni per merito straordinario). - Omissis. 3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale. Omissis.».