Art. 12 Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) ruoli dei funzionari tecnici»; b) all'articolo 15, comma 2, lettera e), le parole «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»; c) all'articolo 22-bis: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente : «Promozione a sostituto commissario tecnico»; 2) ai commi 1 e 3 le parole: «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»; d) all'articolo 24: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ruolo dei funzionari tecnici»; 2) al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei funzionari tecnici»; 3) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; c) commissario tecnico capo»; 4) al comma 2, la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: «d-bis) direttore tecnico superiore»; e) all'articolo 25, commi 1 e 4 le parole: «ruoli dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli dei funzionari tecnici»; f) all'articolo 26: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso ai ruoli dei funzionari tecnici»; 2) al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: « ruolo dei funzionari tecnici»; g) all'articolo 27: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici»; 2) ai commi 1 e 3 le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «commissari tecnici»; 3) al comma 3 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»; h) all'articolo 30, comma 1 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»; i) all'articolo 30-bis: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a direttore tecnico superiore»; 2) al comma 1 le parole: «direttore tecnico coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «direttore tecnico superiore»; l) all'articolo 32, commi 2 e 4, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: « funzionari tecnici»; m) all'articolo 34, commi 1 e 6, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari tecnici»; n) all'articolo 34, comma 5, le parole: «dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti». 2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 17» e dalla «TABELLA 18», allegate al presente decreto.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 (Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2010, n. 231.), come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le attivita' del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, cosi' come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria: a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; c) ruolo degli ispettori tecnici; d) ruoli dei funzionari tecnici. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 15 (Ruoli degli ispettori tecnici). - Omissis. 2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche: a) vice ispettore tecnico; b) ispettore tecnico; c) ispettore capo tecnico; d) ispettore superiore tecnico; e) sostituto commissario tecnico.». - Si riporta il testo dell'articolo 22-bis del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 22-bis (Promozione a sostituto commissario tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun anno ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse. 3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario tecnico e' conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito temporale.». - Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 24 (Ruoli dei funzionari tecnici). - 1. I ruoli dei funzionari tecnici si distinguono come segue: a) ruolo dei biologi; b) ruolo degli informatici. 2. I ruoli tecnici di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche: a); b) commissario tecnico limitatamente alla frequenza del corso di formazione; c) commissario tecnico capo; d) direttore tecnico coordinatore; d-bis) direttore tecnico superiore. 3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A.». - Si riporta il testo dell'articolo 25, commi 1 e 4, del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 25 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei funzionari tecnici svolge attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. Omissis. 4. Il personale appartenente ai ruoli dei funzionari tecnici svolge, altresi', compiti di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla professionalita' posseduta.». - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 26 (Accesso ai ruoli dei funzionari tecnici). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Per l'accesso e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 27 (Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 26 sono nominati commissari tecnici e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo le modalita' che saranno individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari. Durante la frequenza del corso i commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 2. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19. 3. Al termine del corso, i commissari tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario tecnico capo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.». - Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 30 (Promozione a direttore tecnico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario tecnico capo che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica.». - Si riporta il testo dell'articolo 30-bis del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 30-bis (Promozione a direttore tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.». - Si riporta il testo dell'articolo 32, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 32 (Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria). - Omissis. 2. Al personale appartenente ai ruoli dei funzionari tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. Omissis. 4. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, al ruolo degli ispettori e dei funzionari tecnici e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.». - Si riporta il testo dell'articolo 34, commi 1, 5 e 6, del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 34 (Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici). - 1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si esprimono specifiche commissioni, presiedute da un vice capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento e composte da quattro membri scelti tra i funzionari tecnici in servizio presso lo stesso dipartimento ovvero tra i funzionari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Le medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici proposti avverso il rapporto informativo di fine anno. Omissis. 5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. 6. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale del ruolo dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le medesime procedure seguite per il personale della carriera dei funzionari che espleta i compiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 previste dall'articolo 14, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, e 4-quinquies del medesimo decreto. Omissis.».