Art. 12 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 
 
  1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: «d) ruoli dei funzionari tecnici»; 
  b) all'articolo 15, comma  2,  lettera  e),  le  parole  «sostituto
direttore  tecnico»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «sostituto
commissario tecnico»; 
  c) all'articolo 22-bis: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente  :  «Promozione  a
sostituto commissario tecnico»; 
  2) ai commi 1 e 3 le parole:  «sostituto  direttore  tecnico»  sono
sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»; 
    d) all'articolo 24: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ruolo  dei  funzionari
tecnici»; 
  2) al comma  1  le  parole:  «ruolo  dei  direttori  tecnici»  sono
sostituite dalle seguenti: «ruolo dei funzionari tecnici»; 
  3) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
  «b) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso  di
formazione; 
  c) commissario tecnico capo»; 
      4) al comma 2, la lettera d-bis) e' sostituita dalla  seguente:
«d-bis) direttore tecnico superiore»; 
        e) all'articolo 25,  commi  1  e  4  le  parole:  «ruoli  dei
direttori  tecnici»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ruoli   dei
funzionari tecnici»; 
    f) all'articolo 26: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso ai  ruoli  dei
funzionari tecnici»; 
  2) al comma  1  le  parole:  «ruolo  dei  direttori  tecnici»  sono
sostituite dalle seguenti: « ruolo dei funzionari tecnici»; 
    g) all'articolo 27: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Corso  di  formazione
per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici»; 
  2) ai commi 1 e 3 le parole: «direttori  tecnici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commissari tecnici»; 
  3) al comma 3 le parole: «direttore tecnico capo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commissario tecnico capo»; 
  h) all'articolo 30, comma 1 le  parole:  «direttore  tecnico  capo»
sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»; 
  i) all'articolo 30-bis: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a direttore
tecnico superiore»; 
  2) al comma 1 le parole: «direttore tecnico coordinatore superiore»
sono sostituite dalle seguenti: «direttore tecnico superiore»; 
  l) all'articolo 32, commi 2 e 4,  le  parole:  «direttori  tecnici»
sono sostituite dalle seguenti: « funzionari tecnici»; 
  m) all'articolo 34, commi 1 e 6,  le  parole:  «direttori  tecnici»
sono sostituite dalle seguenti: «funzionari tecnici»; 
  n) all'articolo  34,  comma  5,  le  parole:  «dei  revisori»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti». 
  2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto legislativo
9 settembre 2010, n. 162,  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalla
«TABELLA 17» e dalla «TABELLA 18», allegate al presente decreto. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto legislativo 9 settembre 2010, n.  162  (Istituzione
          dei ruoli tecnici del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a
          norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009,  n.  85.
          Pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2  ottobre  2010,  n.
          231.), come modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le  attivita'
          del laboratorio centrale per la banca  dati  nazionale  del
          DNA, cosi' come individuato ai sensi dell'articolo 5  della
          legge  30  giugno  2009,  n.  85,  presso  il  Dipartimento
          dell'Amministrazione  penitenziaria  del  Ministero   della
          giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
          in  relazione  all'articolo  18  della  medesima  legge,  i
          seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo  di  polizia
          penitenziaria: 
                a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; 
                b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; 
                c) ruolo degli ispettori tecnici; 
                d) ruoli dei funzionari tecnici. 
              Le relative  dotazioni  organiche  sono  fissate  nella
          tabella A di cui all'allegato I. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162,  cosi'
          come modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 15 (Ruoli degli ispettori tecnici). - Omissis. 
              2. I ruoli di  cui  al  comma  1  si  articolano  nelle
          seguenti cinque qualifiche: 
                a) vice ispettore tecnico; 
                b) ispettore tecnico; 
                c) ispettore capo tecnico; 
                d) ispettore superiore tecnico; 
                e) sostituto commissario tecnico.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22-bis  del  citato
          decreto  legislativo  9  settembre  2010,  n.   162,   come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art.  22-bis  (Promozione  a   sostituto   commissario
          tecnico).  -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di  sostituto
          commissario  tecnico  si  consegue  nei  limiti  dei  posti
          disponibili mediante scrutinio per  merito  comparativo  al
          quale e' ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun
          anno ha maturato otto  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica di ispettore superiore tecnico. 
              2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti
          le categorie di titoli di servizio ed il punteggio  massimo
          da attribuire a ciascuna di esse. 
              3. La nomina alla qualifica  di  sostituto  commissario
          tecnico e' conferita con decreto del direttore generale del
          personale e delle risorse con decorrenza dal primo  gennaio
          dell'anno successivo a quello di maturazione del  requisito
          temporale.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  citato
          decreto  legislativo  9  settembre  2010,  n.   162,   come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 24 (Ruoli dei funzionari tecnici). - 1.  I  ruoli
          dei funzionari tecnici si distinguono come segue: 
                a) ruolo dei biologi; 
                b) ruolo degli informatici. 
              2. I ruoli tecnici di cui  al  comma  1  si  articolano
          nelle seguenti qualifiche: 
                a); 
                b) commissario tecnico limitatamente  alla  frequenza
          del corso di formazione; 
                c) commissario tecnico capo; 
                d) direttore tecnico coordinatore; 
                d-bis) direttore tecnico superiore. 
              3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al  comma  1
          sono indicate nella tabella A.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25, commi  1  e  4,
          del citato decreto legislativo 9 settembre  2010,  n.  162,
          cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 25 (Funzioni del personale appartenente ai  ruoli
          dei direttori tecnici). - 1. Il personale  appartenente  ai
          ruoli dei funzionari tecnici svolge  attivita'  richiedente
          preparazione professionale di  livello  universitario,  con
          conseguente apporto di competenza specialistica  in  studi,
          ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. 
              Omissis. 
              4. Il personale appartenente ai  ruoli  dei  funzionari
          tecnici  svolge,  altresi',  compiti  di   istruzione   del
          personale del Corpo di polizia penitenziaria, in  relazione
          alla professionalita' posseduta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162,  cosi'
          come modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 26 (Accesso ai ruoli dei funzionari  tecnici).  -
          1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale  del   ruolo   dei
          funzionari tecnici avviene mediante concorso  pubblico  per
          titoli ed esami, al quale possono partecipare  i  cittadini
          italiani che godono dei diritti  politici  e  che  sono  in
          possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di  cui  ai
          commi 2 e 3. Per l'accesso e' richiesto il  possesso  delle
          qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai
          concorsi della magistratura ordinaria. 
              Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto legislativo 9 settembre 2010, n.  162,  cosi'  come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 27 (Corso  di  formazione  per  l'immissione  nei
          ruoli  dei  funzionari  tecnici).  -  1.  I  vincitori  del
          concorso di cui all'articolo 26  sono  nominati  commissari
          tecnici e sono ammessi a frequentare un corso di formazione
          iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso
          la Scuola superiore dell'esecuzione penale.  L'insegnamento
          e'   impartito   da   docenti   universitari,   magistrati,
          appartenenti  all'Amministrazione  dello  Stato  o  esperti
          estranei  ad  essa,  secondo  le  modalita'   che   saranno
          individuate dall'Istituto superiore di studi  penitenziari.
          Durante  la  frequenza  del  corso  i  commissari   tecnici
          rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica  sicurezza
          e  di  ufficiale  di  polizia   giudiziaria   limitatamente
          all'esercizio delle  funzioni  previste  per  il  ruolo  di
          appartenenza. 
              2. Per le dimissioni  e  le  espulsioni  dal  corso  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 19. 
              3. Al termine del corso, i commissari tecnici che hanno
          ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale
          prestano giuramento e sono  confermati  nel  ruolo  con  la
          qualifica di  commissario  tecnico  capo  secondo  l'ordine
          della graduatoria di fine corso.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  citato
          decreto legislativo 9 settembre 2010, n.  162,  cosi'  come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 30 (Promozione a direttore tecnico coordinatore).
          - 1. La promozione  alla  qualifica  di  direttore  tecnico
          coordinatore  si  consegue,  a   ruolo   aperto,   mediante
          scrutinio per merito comparativo al  quale  e'  ammesso  il
          personale con la qualifica di commissario tecnico capo  che
          abbia  compiuto   sette   di   effettivo   servizio   nella
          qualifica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30-bis  del  citato
          decreto legislativo 9 settembre 2010, n.  162,  cosi'  come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art.   30-bis   (Promozione   a   direttore    tecnico
          superiore). - 1. La promozione alla qualifica di  direttore
          tecnico superiore si consegue mediante scrutinio per merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica  di  direttore  tecnico  coordinatore  che  abbia
          compiuto  cinque   anni   di   effettivo   servizio   nella
          qualifica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32, commi  2  e  4,
          del citato decreto legislativo 9 settembre  2010,  n.  162,
          cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 32 (Qualifica di ufficiale e agente  di  pubblica
          sicurezza e di ufficiale e agente di polizia  giudiziaria).
          - Omissis. 
              2. Al personale appartenente ai  ruoli  dei  funzionari
          tecnici  e'   attribuita,   limitatamente   alle   funzioni
          esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica
          sicurezza. 
              Omissis. 
              4.  Agli  appartenenti  al  ruolo  dei   sovrintendenti
          tecnici, al ruolo degli ispettori e dei funzionari  tecnici
          e'  attribuita  la  qualifica  di  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34, commi 1, 5 e 6,
          del citato decreto legislativo 9 settembre  2010,  n.  162,
          cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 34 (Commissioni per il personale appartenente  ai
          ruoli tecnici). - 1. Sulle questioni attinenti  allo  stato
          giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi del
          Corpo di  polizia  penitenziaria  si  esprimono  specifiche
          commissioni, presiedute da un vice  capo  del  dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  o  da   un   dirigente
          generale in servizio presso il dipartimento e  composte  da
          quattro membri scelti tra i funzionari tecnici in  servizio
          presso lo stesso dipartimento ovvero tra i funzionari della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
          Le medesime Commissioni  decidono  sui  ricorsi  gerarchici
          proposti avverso il rapporto informativo di fine anno. 
              Omissis. 
              5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti
          i criteri di promozione per merito comparativo ed  assoluto
          del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti,
          dei sovrintendenti e degli ispettori. 
              6. Sulle questioni attinenti allo stato  giuridico  del
          personale del ruolo dei funzionari  tecnici  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria si applicano  le  medesime  procedure
          seguite per il personale della carriera dei funzionari  che
          espleta  i  compiti  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2000, n. 146  previste  dall'articolo
          14,  commi  4-bis,  4-ter,  4-quater,  e  4-quinquies   del
          medesimo decreto. 
              Omissis.».