Art. 9 
 
            Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 
                        29 maggio 2017, n. 97 
 
  1. All'articolo 14, comma 1,  del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 97, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applica
l'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217». 
  2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.
97, sono inseriti i seguenti articoli: 
  «Art. 14-bis (Disposizioni transitorie per il personale  dei  ruoli
delle specialita' nautiche). -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 250 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al
fine di garantire la continuita' del servizio di  soccorso  pubblico,
il personale specialista nautico in  possesso  sia  del  brevetto  di
nautico di coperta sia del  brevetto  di  nautico  di  macchina  puo'
essere impiegato, temporaneamente, per un  periodo  non  superiore  a
cinque anni, in attivita' specialistiche nautiche non ricomprese  nel
ruolo di appartenenza. 
  Art. 14-ter (Disposizioni transitorie per il  personale  dei  ruoli
delle specialita' aeronaviganti). -  1.  In  prima  applicazione,  il
personale inquadrato nei ruoli  delle  specialita'  aeronaviganti  e'
posto alle dipendenze, con riferimento  alle  sedi  ove  il  medesimo
personale   presta   servizio,   delle   direzioni    regionali    ed
interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e  della
difesa civile competenti per territorio o delle competenti  direzioni
centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile. 
  Art. 14-quater (Disposizioni transitorie in materia di progressione
in carriera). - 1. Le  disposizioni  dell'articolo  150  del  decreto
legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217,  non  si  applicano  per  un
quinquennio al personale appartenente ai ruoli  speciali  antincendio
boschivo (AIB) ad esaurimento del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco. 
  2. Le disposizioni degli articoli 161, 170, 187 e 197  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  in  materia  di  percorso  di
carriera   per   l'ammissione   allo   scrutinio    per    l'accesso,
rispettivamente,    alle    qualifiche     di     primo     dirigente
logistico-gestionale, primo dirigente  informatico,  primo  dirigente
sanitario e primo dirigente ginnico-sportivo non si applicano per  un
quinquennio. 
  3. Ai fini del computo del periodo di  nove  anni  e  sei  mesi  di
effettivo servizio previsto dal comma 1 degli articoli 160  e  169  e
dal comma 2 dell'articolo 148  del  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, per il personale in servizio alla data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6,  della
legge 7 agosto 2015, n.  124,  si  tiene  conto  anche  del  servizio
prestato nei rispettivi ruoli dei funzionari amministrativo-contabili
direttori  e  dei  funzionari   tecnico-informatici   direttori   del
previgente ordinamento. 
  Art. 14-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di corsi  di
formazione per la progressione in carriera).  -  1.  Le  disposizioni
degli articoli 15, 27, 40, 45, 57, 62, 86, 98, 110 e 122 del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  concernenti  la  frequenza  di
corsi di formazione per il passaggio alle  qualifiche  superiori,  si
applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti  del
capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e
della difesa civile previsti nei medesimi articoli. 
  Art. 14-sexies (Clausola di salvaguardia e  ulteriori  disposizioni
per il personale appartenente al gruppo  sportivo  vigili  del  fuoco
Fiamme Rosse e alla banda musicale del  Corpo  nazionale).  -  1.  Al
personale appartenente al gruppo sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme
Rosse e alla banda  musicale  del  Corpo  nazionale  si  applicano  e
continuano ad applicarsi, laddove piu' favorevoli, le disposizioni in
materia di trattamenti retributivi e previdenziali  previsti  per  il
personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonche'
gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15. 
  2. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto  dall'articolo
126, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, i vigenti limiti di eta' per  l'accesso  ai  ruoli  della  banda
musicale  del  Corpo  nazionale  non  si  applicano  alle   procedure
assunzionali non ancora concluse alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  3. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto  dall'articolo
131, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, per particolari discipline sportive il bando  di  concorso  puo'
individuare l'eta' per l'accesso al ruolo  degli  atleti  del  gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse  entro  un  limite  minimo  di
diciassette anni e un limite massimo di trentacinque anni. 
  Art. 14-septies (Disposizioni per l'espletamento dei  concorsi).  -
1. La procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di ispettore
antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'  attivata  non  oltre  il  30
giugno 2019. 
  2. Il personale in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma  6,  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, in possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado  ad  indirizzo  tecnico-scientifico  e  degli  altri
requisiti ivi previsti, puo' partecipare alle  procedure  concorsuali
per  l'accesso  alla  qualifica  di  ispettore  antincendi   di   cui
all'articolo 19, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217. 
  3. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma  6,  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  e'  autorizzata  una  procedura  concorsuale
straordinaria per  l'accesso  alla  qualifica  di  capo  squadra  con
decorrenza 1° gennaio 2018, per un numero di posti  corrispondenti  a
quelli vacanti al 31 dicembre 2017 nel ruolo dei capi squadra  e  dei
capo reparto, nonche' per i cinquecento posti portati  in  incremento
nel medesimo  ruolo  di  cui  alla  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217.  Per  l'espletamento  della
suddetta procedura concorsuale si applica  il  decreto  del  Ministro
dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, nonche' l'articolo 3, comma  6,
del  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1 del  citato
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, come  modificato
          dal presente provvedimento: 
              «Art. 14 (Norma transitoria per passaggi di qualifica e
          disposizioni per il personale di ruolo e volontario). -  1.
          I  passaggi  di  qualifica,  conseguenti   all'attribuzione
          giuridica   delle   qualifiche   superiori,   disposti   in
          attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino alla data
          di entrata in vigore del presente decreto legislativo,  non
          determinano nuovi o maggiori  oneri  e  le  relative  spese
          restano a carico degli ordinari stanziamenti  di  bilancio.
          Si applica l'art. 243, comma 3, del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217. 
              Omissis.». 
              - Per completezza d'informazione si riportano  i  testi
          degli articoli 15, 19, 27, 40, 45, 57,  62,  86,  98,  110,
          122, 126, 131, 148, 150, 160, 161, 169  e  170  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005: 
              «Art. 15 (Attribuzione di uno scatto  convenzionale  ai
          capi squadra esperti). - 1. Ai  capi  squadra  esperti  che
          abbiano compiuto otto  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica e' attribuito  uno  scatto  convenzionale,  fermo
          restando quanto previsto dal comma 2. 
              2. Lo scatto convenzionale e' attribuito  al  personale
          che,  nel  biennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
          sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 
              3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
          rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  i
          delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
          legge 19 marzo 1990, n.  55,  e  successive  modificazioni,
          ovvero   sottoposto   a   procedimento   disciplinare   per
          l'applicazione di  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave
          della  sanzione  pecuniaria,  l'attribuzione  dello  scatto
          convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo,  dopo
          la positiva definizione dei  relativi  procedimenti,  fermo
          restando quanto previsto  dal  comma  2.  Si  applicano  le
          disposizioni contenute negli articoli 94  e  95  del  testo
          unico. 
              4. Lo scatto convenzionale di cui al presente  articolo
          e' attribuito come assegno  ad  personam  riassorbibile  in
          caso di accesso  ai  ruoli  superiori,  fermo  restando  il
          principio del mantenimento del trattamento  economico  piu'
          favorevole previsto dall'art. 174.». 
              «Art. 19 (Articolazione del ruolo degli ispettori e dei
          sostituti  direttori  antincendi).  -  1.  Il  ruolo  degli
          ispettori  e  dei   sostituti   direttori   antincendi   e'
          articolato in cinque qualifiche che  assumono  le  seguenti
          denominazioni: 
                a) vice ispettore antincendi; 
                b) ispettore antincendi; 
                c) ispettore antincendi esperto; 
                d) sostituto direttore antincendi; 
                e) sostituto direttore antincendi capo.». 
              «Art. 27 (Promozione a ispettore antincendi esperto). -
          1. La promozione alla  qualifica  di  ispettore  antincendi
          esperto e' conferita a ruolo aperto,  secondo  l'ordine  di
          ruolo, agli  ispettori  antincendi  che,  alla  data  dello
          scrutinio,  abbiano  compiuto  sette  anni   di   effettivo
          servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente  lo
          scrutinio medesimo,  non  abbiano  riportato  una  sanzione
          disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.». 
              «Art.  40  (Funzioni  del  personale  dei   ruoli   dei
          direttivi e dei dirigenti). - 1. Il personale  direttivo  e
          dirigente di cui all'art. 39 esercita, anche  in  relazione
          alla specifica qualificazione  professionale,  le  funzioni
          inerenti ai compiti istituzionali del Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  implicanti   autonoma   responsabilita'
          decisionale e  rilevante  professionalita'  e  quelle  agli
          stessi attribuite dalle  disposizioni  vigenti,  secondo  i
          livelli di  responsabilita'  e  gli  ambiti  di  competenza
          correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari  direttivi
          e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono
          l'incarico di comandante provinciale dei vigili del  fuoco,
          rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,
          limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per  il
          ruolo di appartenenza. 
              2. I funzionari del ruolo dei direttivi  esercitano  le
          funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita'  dei
          dirigenti; svolgono funzioni di  direzione  di  uffici  non
          riservati ai dirigenti e di distretti, nonche' funzioni  di
          indirizzo,  coordinamento  e  controllo  di   piu'   unita'
          organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con
          piena responsabilita' per le direttive impartite  e  per  i
          risultati conseguiti e diretta responsabilita' degli  atti,
          anche  a  rilevanza  esterna,   delegati   dal   dirigente;
          partecipano alle attivita' di soccorso tecnico  urgente  e,
          ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attivita' di
          soccorso e di difesa civile propongono piani di  intervento
          ed effettuano con piena autonomia gli interventi  nell'area
          di competenza anche con compiti di  protezione  civile;  in
          caso  di  emergenze  di  protezione  civile,  puo'   essere
          affidata loro la responsabilita'  di  gruppi  operativi  di
          tipo articolato e complesso;  possono  essere  delegati  al
          rilascio  del  certificato  di  prevenzione   incendi,   in
          relazione  al  grado  di  complessita'  e  alla   specifica
          competenza tecnica;  svolgono  attivita'  di  studio  e  di
          ricerca o anche attivita'  ispettive  o  di  valutazione  e
          specialistiche di  particolare  rilevanza  nel  settore  di
          propria  competenza;  predispongono  piani   e   studi   di
          fattibilita', verificandone l'attuazione  dei  risultati  e
          dei costi; svolgono,  in  relazione  alla  professionalita'
          posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale
          del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.  Al  personale
          appartenente alla qualifica  di  direttore-vicedirigente  i
          dirigenti delle strutture centrali  e  periferiche  possono
          delegare l'esercizio di alcune  funzioni  dirigenziali;  in
          relazione agli incarichi di  livello  dirigenziale  di  cui
          all'art.  68,  esso  assicura  le  funzioni  vicarie  e  la
          provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di  assenza
          o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza,  in
          attesa della nomina del titolare. 
              3.  I  primi  dirigenti  e   i   dirigenti   superiori,
          nell'espletamento    degli    incarichi     rispettivamente
          individuati nella tabella B allegata al  presente  decreto,
          adottano  i  provvedimenti  relativi  alla   organizzazione
          interna degli uffici cui sono preposti  per  assicurare  la
          funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi;
          adottano  i  provvedimenti   e   le   iniziative   connessi
          all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito  degli
          uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso
          tecnico urgente, protezione civile e difesa  civile,  anche
          in relazione a quanto stabilito dall'art. 24 della legge 27
          dicembre 1941, n. 1570,  e  dall'art.  12  della  legge  13
          maggio 1961,  n.  469;  esercitano  compiti  di  direzione,
          indirizzo e coordinamento  delle  minori  articolazioni  di
          servizio, anche territoriali, poste alle  loro  dipendenze.
          In particolare,  i  comandanti  provinciali  rilasciano  il
          certificato di prevenzione incendi. 
              4. I dirigenti svolgono  anche  funzioni  ispettive  e,
          quando sono preposti agli uffici o istituti di  istruzione,
          hanno la responsabilita' dell'istruzione, della  formazione
          e dell'addestramento del personale dipendente. I  dirigenti
          preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono,
          altresi',  attivita'  dirette   alla   normazione   tecnica
          nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in
          caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli
          stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti  preposti  ad
          uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i  poteri
          di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi
          loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma. 
              5. Spetta in ogni caso al  capo  del  Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile e ai titolari  di  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale la potesta' di stabilire i criteri generali e  gli
          indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito  degli
          uffici posti alle loro dipendenze,  nonche'  il  potere  di
          revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso
          di  inerzia  o  di  grave  ritardo,  in  conformita'   alle
          disposizioni in materia del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  I  poteri  di
          revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso
          di inerzia o  di  grave  ritardo  competono,  altresi',  ai
          comandanti provinciali dei vigili del fuoco. 
              6. I dirigenti generali sono titolari  degli  incarichi
          di funzione indicati nella tabella B.». 
              «Art. 45 (Nomina a primo  dirigente).  -  1.  L'accesso
          alla qualifica di primo dirigente avviene, nel  limite  dei
          posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante
          scrutinio per merito comparativo e superamento di un  corso
          di formazione della durata di tre mesi  con  esame  finale.
          Allo scrutinio sono ammessi i direttori-vicedirigenti  che,
          alla data di cui al periodo  precedente,  abbiano  compiuto
          due anni di effettivo servizio nella qualifica  e  che  non
          siano incorsi in alcuna delle cause di  esclusione  di  cui
          all'art. 71, comma 3. 
              2. La nomina a primo  dirigente  decorre  a  tutti  gli
          effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello  nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine della graduatoria formata sulla base  della  media
          tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio  per  merito
          comparativo per  l'ammissione  al  corso  di  formazione  e
          nell'esame finale del corso. 
              3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso
          l'Istituto  superiore  antincendi  ed  e'   finalizzato   a
          perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale
          e  giuridico  necessarie   all'esercizio   delle   funzioni
          dirigenziali. 
              4.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  dettate  le   modalita'   di
          svolgimento  del  corso  di   formazione   dirigenziale   e
          dell'esame  finale,  nonche'   le   disposizioni   per   la
          formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione
          del criterio direttivo indicato al comma 2.». 
              «Art. 57  (Nomina  a  primo  dirigente  medico).  -  1.
          L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene,
          nel limite dei posti disponibili al  31  dicembre  di  ogni
          anno,  mediante  scrutinio   per   merito   comparativo   e
          superamento di un corso di formazione della durata  di  tre
          mesi con  esame  finale,  Allo  scrutinio  sono  ammessi  i
          direttori medici-vicedirigenti che, alla  data  di  cui  al
          periodo precedente, abbiano compiuto due anni di  effettivo
          servizio nella qualifica e che non siano incorsi in  alcuna
          delle cause di esclusione di cui all'art. 71, comma 3. 
              2. La nomina a primo dirigente medico decorre  a  tutti
          gli effetti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello
          nel quale si sono verificate le  vacanze  ed  e'  conferita
          secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della
          media tra i punteggi conseguiti in sede  di  scrutinio  per
          merito comparativo per l'ammissione al corso di  formazione
          e nell'esame finale del corso. 
              3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso
          l'Istituto   superiore   antincendi,   ha   un    indirizzo
          prevalentemente   professionale   ed   e'   finalizzato   a
          perfezionare le conoscenze di carattere  tecnico-gestionale
          necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
              4.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  dettate  le   modalita'   di
          svolgimento  del  corso  di   formazione   dirigenziale   e
          dell'esame  finale,  nonche'   le   disposizioni   per   la
          formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione
          del criterio direttivo indicato al comma 2.». 
              «Art.   62   (Accesso   al    ruolo    dei    direttivi
          ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla  qualifica  iniziale
          del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi  avviene  mediante
          concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di  far
          precedere le prove di esame da forme  di  preselezione,  il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' stabilita dal regolamento adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                d) laurea magistrale in scienze motorie  o  sportive,
          fatta salva l'eventuale diversa denominazione  in  sede  di
          applicazione  del   regolamento   concernente   l'autonomia
          didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22
          ottobre  2004,  n.  270   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, in  attuazione  dell'art.
          17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2.  Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione   al
          concorso  di  cui  al  comma  1,  i   diplomi   di   laurea
          specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in
          sede di attuazione  del  decreto  ministeriale  3  novembre
          1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, nonche' i diplomi  di  laurea  in  scienze
          motorie,  e  i  titoli  di  studio  ad   essi   equiparati,
          rilasciati secondo l'ordinamento  didattico  vigente  prima
          del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni
          attuative. 
              3.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono previste le forme  dell'eventuale
          preselezione per la partecipazione al concorso  di  cui  al
          comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
          le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero  non
          inferiore  a  due,  la   composizione   della   commissione
          esaminatrice, i criteri  di  formazione  della  graduatoria
          finale, le categorie dei titoli da ammettere a  valutazione
          e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 
              4. Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al personale dei ruoli del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma  1,
          lettera d), e  degli  altri  requisiti  anche  attitudinali
          prescritti, con  un'anzianita'  di  servizio  effettivo  di
          almeno sette anni alla data  del  bando  di  indizione  del
          concorso. E' ammesso a fruire della  riserva  il  personale
          che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
          sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
          Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di  posti,
          pari al 10 per cento dei posti messi  a  concorso,  per  il
          personale volontario del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito  nel
          bando di concorso per la  presentazione  della  domanda  di
          ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi  da  almeno
          sette anni e abbia effettuato non meno di  duecento  giorni
          di servizio, fermi restando gli  altri  requisiti  previsti
          per   l'accesso   alla   qualifica   di   vice    direttore
          ginnico-sportivo.  I  posti  riservati,  non  coperti   per
          mancanza di vincitori,  sono  conferiti,  secondo  l'ordine
          della graduatoria, ai partecipanti  al  concorso  risultati
          idonei. 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai corpi militarmente organizzati o  che  hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per reati non colposi o che  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              6.  I  vincitori  del  concorso  sono   nominati   vice
          direttori ginnico-sportivi in prova.». 
              «Art. 86 (Articolazione del ruolo degli  operatori).  -
          1. Il  ruolo  degli  operatori  e'  articolato  in  quattro
          qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: 
                a) operatore; 
                b) operatore tecnico; 
                c) operatore professionale; 
                d) operatore esperto. 
              2. Ciascuna  delle  qualifiche  previste  dal  comma  1
          comprende piu'  attivita'  fondate  sulla  tipologia  della
          prestazione lavorativa, considerata per il  suo  contenuto,
          in  relazione  ai  requisiti   culturali,   al   grado   di
          responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta e  ai
          requisiti di accesso. All'individuazione delle attivita' si
          provvede con decreto del Ministro dell'interno.». 
              «Art. 98 (Requisiti per la nomina a vice  collaboratore
          amministrativo-contabile).  -  1.  L'assunzione  dei   vice
          collaboratori amministrativo-contabili di cui all'art.  97,
          comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso  al
          quale possono partecipare i cittadini italiani in  possesso
          dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' stabilita dal regolamento adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                d) titolo  di  studio  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado che consente l'iscrizione  ai  corsi  per  il
          conseguimento del diploma universitario; 
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie dei titoli di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richiesti  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
              3.  A  parita'  di  merito  l'appartenenza   al   Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  costituisce  titolo  di
          preferenza, fermi restando gli altri  titoli  preferenziali
          previsti dall'ordinamento vigente. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e dai corpi militarmente organizzati o che hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per delitto non  colposo  o  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              5.  I  vincitori  del  concorso  sono   nominati   vice
          collaboratori amministrativo-contabili in prova.». 
              «Art.  110  (Periodo  di  prova   e   nomina   a   vice
          collaboratore   tecnico-informatico).   -   1.    I    vice
          collaboratori tecnico-informatici in prova sono avviati  al
          servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata
          di sei mesi, conseguono  la  nomina  a  vice  collaboratori
          tecnico-informatici,  sulla  base  di  una  relazione   del
          responsabile del comando o dell'ufficio  presso  cui  hanno
          prestato servizio, e prestano giuramento. 
              2. Durante il periodo di  prova  i  vice  collaboratori
          tecnico-informatici  in  prova  frequentano  un  corso   di
          formazione teorico-pratico della  durata  di  due  mesi.  I
          piani di studi e le modalita'  di  svolgimento  del  corso,
          nonche' quelle degli esami finali sono fissati con  decreto
          del  capo  del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
          soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame
          e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova. 
              3. I vice collaboratori  tecnico-informatici  in  prova
          sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo  di
          prova, su motivata proposta del funzionario  dirigente  del
          comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. 
              4. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, che non supera  il  periodo
          di  prova,  conserva  la   qualifica   rivestita   all'atto
          dell'ammissione.». 
              «Art. 122 (Promozione  alla  qualifica  di  funzionario
          amministrativo-contabile direttore-vicedirigente). - 1.  La
          promozione     alla      qualifica      di      funzionario
          amministrativo-contabile   direttore    vicedirigente    si
          consegue, nei limiti dei posti disponibili al  31  dicembre
          di ogni anno,  mediante  concorso  interno  per  titoli  di
          servizio ed esami,  al  quale  sono  ammessi  i  funzionari
          amministrativo-contabili direttori che, alla predetta data,
          abbiano compiuto otto  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica  e  che,  nell'ultimo   triennio,   non   abbiano
          riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave   della
          sanzione pecuniaria. 
              2.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione
          della commissione esaminatrice, le  materie  oggetto  delle
          prove di esame, le  categorie  di  titoli  da  ammettere  a
          valutazione, il punteggio massimo da attribuire a  ciascuna
          di esse e i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          finale.». 
              «Art.   126   (Accesso   al   ruolo   dei    funzionari
          tecnico-informatici  direttori).  -   1.   L'accesso   alla
          qualifica    iniziale    del    ruolo    dei     funzionari
          tecnico-informatici  direttori  avviene  mediante  pubblico
          concorso per esami, con facolta' di far precedere le  prove
          di esame da una prova preliminare  di  carattere  generale,
          mediante  idonei  test,  il  cui  superamento   costituisce
          requisito essenziale per la  successiva  partecipazione  al
          concorso  medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare   i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' stabilita dal regolamento adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                d) laurea magistrale tra quelle indicate nel  decreto
          ministeriale di cui al comma 2; 
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno sono  indicate
          le classi delle lauree magistrali ad  indirizzo  tecnico  e
          informatico prescritte per l'ammissione al concorso di  cui
          al  comma  1,  individuate  secondo  le  norme  concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei. Sono  fatti  salvi,  ai
          fini dell'ammissione  al  concorso,  i  diplomi  di  laurea
          specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati
          in sede di attuazione del decreto ministeriale  3  novembre
          1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca,  ovvero  secondo  l'ordinamento  didattico
          vigente prima del suo adeguamento ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 95, della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e  delle
          relative disposizioni attuative. 
              3.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono previste le forme  dell'eventuale
          preselezione per la partecipazione al concorso  di  cui  al
          comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
          le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero  non
          inferiore  a  due,  la   composizione   della   commissione
          esaminatrice e i criteri di  formazione  delle  graduatoria
          finale. 
              4. Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
          e degli altri requisiti prescritti,  con  un'anzianita'  di
          servizio di almeno  sette  anni  alla  data  del  bando  di
          indizione del concorso. E' ammesso a fruire  della  riserva
          il  personale  che,  nel  triennio  precedente,  non  abbia
          riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave   della
          sanzione pecuniaria. Nella procedura e'  altresi'  prevista
          una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti  messi
          a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
          stabilito nel bando di concorso per la presentazione  della
          domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da almeno  sette  anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di
          duecento giorni  di  servizio,  fermi  restando  gli  altri
          requisiti  previsti  per  l'accesso   alla   qualifica   di
          funzionario tecnico-informatico  vice  direttore.  I  posti
          riservati, non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono
          conferiti,   secondo   l'ordine   della   graduatoria,   ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai corpi militarmente organizzati o  che  hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per reati non colposi o che  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              6. I vincitori del concorso  sono  nominati  funzionari
          tecnico-informatici vice direttori in prova.». 
              «Art. 131 (Norma di rinvio). - 1. Gli aspetti economici
          e giuridici del rapporto di impiego del personale del Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  che  espleta  attivita'
          tecniche, amministrativo-contabili  e  tecnico-informatiche
          sono definiti nell'ambito del  procedimento  negoziale  del
          personale non direttivo e non dirigente  del  Corpo  stesso
          che espleta funzioni tecnico-operative.». 
              «Art. 148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita'  del
          personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e
          la  sopravvenuta  inidoneita'  del  personale  della  banda
          musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta
          da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili,
          le  disposizioni  degli  articoli  145,  146   e   147.   I
          riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi  sportivi  e
          ai titoli sportivi, contenuti  nei  predetti  articoli,  si
          intendono effettuati,  rispettivamente,  alla  qualita'  di
          orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.». 
              «Art. 150 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei
          capi squadra  e  dei  capi  reparto).  -  1.  Il  personale
          appartenente al profilo professionale di capo  squadra,  in
          servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  che  abbia  compiuto  meno  di  cinque  anni   di
          effettivo servizio  nel  profilo  medesimo,  e'  inquadrato
          nell'istituita qualifica di capo squadra. 
              2. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, che abbia  compiuto  cinque  anni  di
          effettivo servizio  nel  profilo  medesimo,  e'  inquadrato
          nell'istituita qualifica di capo squadra esperto. 
              3. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, che abbia compiuto  tredici  anni  di
          effettivo servizio  nel  profilo  medesimo,  e'  inquadrato
          nell'istituita  qualifica  di  capo  squadra  esperto,  con
          l'attribuzione dello scatto convenzionale di  cui  all'art.
          15. 
              4. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, che abbia  compiuto  meno  di  cinque
          anni  di  effettivo  servizio  nel  profilo  medesimo,   e'
          inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto. 
              5. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, che abbia  compiuto  cinque  anni  di
          effettivo servizio  nel  profilo  medesimo,  e'  inquadrato
          nell'istituita qualifica di capo reparto esperto. 
              6. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore
          del presente decreto,  che  abbia  compiuto  nove  anni  di
          effettivo servizio  nel  profilo  medesimo,  e'  inquadrato
          nell'istituita  qualifica  di  capo  reparto  esperto,  con
          l'attribuzione dello scatto convenzionale di  cui  all'art.
          18.». 
              «Art. 160 (Inquadramento  nelle  qualifiche  del  ruolo
          degli operatori). - 1. Il personale appartenente al profilo
          professionale di addetto  alle  attivita'  di  supporto  e'
          inquadrato nell'istituita qualifica di operatore. 
              2. Il personale appartenente ai  profili  professionali
          di  addetto  amministrativo  e  di  operatore  tecnico,  in
          servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  che  abbia  compiuto  meno  di  cinque  anni   di
          effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita  qualifica
          di operatore, collocandosi nel ruolo prima del personale di
          cui al comma 1. 
              3. Il personale appartenente ai  profili  professionali
          di  addetto  amministrativo  e  di  operatore  tecnico,  in
          servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  che  abbia  compiuto  cinque  anni  di  effettivo
          servizio,  e'  inquadrato   nell'istituita   qualifica   di
          operatore tecnico. 
              4. Il personale appartenente ai  profili  professionali
          di  operatore  amministrativo  contabile  e  di   operatore
          tecnico professionale, in servizio alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, che  abbia  compiuto  meno  di
          cinque  anni   di   effettivo   servizio,   e'   inquadrato
          nell'istituita qualifica di operatore professionale. 
              5. Il personale appartenente ai  profili  professionali
          di  operatore  amministrativo  contabile  e  di   operatore
          tecnico professionale, in servizio alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni
          di  effettivo  servizio,   e'   inquadrato   nell'istituita
          qualifica di operatore esperto. 
              6. Gli inquadramenti  previsti  dal  presente  articolo
          sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di  provenienza.
          Il personale di cui ai commi 1, 2 e  4  conserva,  ai  fini
          della progressione alla qualifica superiore e dello  scatto
          convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il
          personale di cui ai commi 3 e 5 conserva, ai medesimi fini,
          l'anzianita'  eccedente   quella   minima   richiesta   per
          l'inquadramento. 
              7. Gli inquadramenti di cui al presente  articolo  sono
          effettuati  anche  in  soprannumero  riassorbibile  con  le
          vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo
          di durata del soprannumero e' reso indisponibile un  numero
          complessivamente equivalente,  sul  piano  finanziario,  di
          posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori
          amministrativo-contabili e in quello  dei  collaboratori  e
          dei sostituti direttori tecnico-informatici. 
              8. Fermo restando il  principio  del  mantenimento  del
          trattamento economico piu'  favorevole  previsto  dall'art.
          174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo
          conserva, sino al  passaggio  alla  qualifica  o  ai  ruoli
          superiori,   il   maturato   economico   eventualmente   in
          godimento, derivante dall'inserimento nelle  fasce  di  cui
          all'art. 40 del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro
          del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
          ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.». 
              «Art. 161 (Inquadramento  nelle  qualifiche  del  ruolo
          degli  assistenti).  -  1.  Il  personale  appartenente  al
          profilo   professionale   di   assistente    amministrativo
          contabile, in servizio alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di
          effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita  qualifica
          di  assistente  e,  nell'ambito  di   essa,   nel   profilo
          professionale di assistente amministrativo contabile. 
              2. Il personale appartenente ai  profili  professionali
          di  assistente  informatico   e   di   assistente   tecnico
          professionale, in servizio alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, che abbia  compiuto  meno  di  cinque
          anni di effettivo servizio,  e'  inquadrato  nell'istituita
          qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo
          professionale di assistente tecnico-informatico. 
              3. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di assistente amministrativo contabile,  in  servizio  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  che  abbia
          compiuto cinque anni di effettivo servizio,  e'  inquadrato
          nell'istituita qualifica di assistente capo e,  nell'ambito
          di  essa,   nel   profilo   professionale   di   assistente
          amministrativo-contabile capo. 
              4. Il personale appartenente ai  profili  professionali
          di  assistente  informatico   e   di   assistente   tecnico
          professionale, in servizio alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, che abbia  compiuto  cinque  anni  di
          effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita  qualifica
          di assistente capo e,  nell'ambito  di  essa,  nel  profilo
          professionale di assistente tecnico-informatico capo. 
              5. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di assistente amministrativo contabile,  in  servizio  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  che  abbia
          compiuto tredici anni di effettivo servizio, e'  inquadrato
          nell'istituita qualifica di assistente capo e,  nell'ambito
          di  essa,   nel   profilo   professionale   di   assistente
          amministrativo contabile  capo,  con  l'attribuzione  dello
          scatto convenzionale di cui all'art. 94. 
              6. Il personale appartenente ai  profili  professionali
          di  assistente  informatico   e   di   assistente   tecnico
          professionale, in servizio alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, che abbia tredici anni  di  effettivo
          servizio,  e'  inquadrato   nell'istituita   qualifica   di
          assistente  capo  e,  nell'ambito  di  essa,  nel   profilo
          professionale di assistente tecnico-informatico  capo,  con
          l'attribuzione dello scatto convenzionale di  cui  all'art.
          94. 
              7. Gli inquadramenti  previsti  dal  presente  articolo
          sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di  provenienza.
          Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva, ai fini  della
          progressione  alla  qualifica  superiore  e  dello   scatto
          convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il
          personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 conserva, ai medesimi
          fini, l'anzianita' eccedente quella  minima  richiesta  per
          l'inquadramento. 
              8. Gli inquadramenti di cui al presente  articolo  sono
          effettuati  anche  in  soprannumero  riassorbibile  con  le
          vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo
          di durata del soprannumero e' reso indisponibile un  numero
          complessivamente equivalente,  sul  piano  finanziario,  di
          posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori
          amministrativo-contabili e in quello  dei  collaboratori  e
          dei sostituti direttori tecnico-informatici. 
              9. Fermo restando il  principio  del  mantenimento  del
          trattamento economico piu'  favorevole  previsto  dall'art.
          174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo
          conserva, sino al  passaggio  alla  qualifica  o  ai  ruoli
          superiori,   il   maturato   economico   eventualmente   in
          godimento, derivante dall'inserimento nelle  fasce  di  cui
          all'art. 40 del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro
          del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
          ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.». 
              «Art.  169  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          nomine a dirigente generale e di conferimento dell'incarico
          di dirigente generale-capo del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco). - 1. Nel quinquennio successivo  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i   dirigenti
          generali sono nominati ai  sensi  dell'art.  48,  comma  1,
          oltre che tra i dirigenti superiori, tra i primi  dirigenti
          che  abbiano  maturato  dieci  anni  di  anzianita'   nella
          qualifica. 
              2. Nel quinquennio successivo alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il dirigente generale-capo del
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e'  individuato  ai
          sensi dell'art. 49, comma 2,  oltre  che  tra  i  dirigenti
          generali, tra i dirigenti superiori  che  abbiano  maturato
          dieci anni di anzianita' nelle qualifiche dirigenziali  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi  comprese  quelle
          previste dal previgente ordinamento. 
              3. In sede di prima applicazione, le nomine a dirigente
          generale  e  il  conferimento  dell'incarico  di  dirigente
          generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  ai
          sensi degli articoli 48, comma  1,  e  49,  comma  2,  sono
          effettuati, tenendo conto in via prioritaria  del  criterio
          della titolarita' in atto, al momento delle  nomine  e  del
          conferimento  medesimi,   degli   incarichi   di   funzioni
          dirigenziali generali di cui  all'art.  2  della  legge  10
          agosto 2000, n. 246. 
              4. Le disposizioni dell'art. 48, commi 2 e seguenti, in
          materia  di  costituzione  e  compiti   della   commissione
          consultiva per le nomine a dirigente generale, si applicano
          alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1°
          gennaio 2007.». 
              «Art.  170   (Prima   applicazione   dei   procedimenti
          negoziali).  -  1.  In  sede  di  prima  applicazione   dei
          procedimenti negoziali di cui agli articoli  34  e  80,  il
          sistema e i livelli delle relazioni sindacali,  nonche'  le
          prerogative, i permessi,  le  aspettative  e  le  forme  di
          partecipazione sindacale sono definiti, facendo riferimento
          alla  disciplina   contenuta   nei   contratti   collettivi
          nazionali e integrativi di lavoro riguardanti il  personale
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  8,  comma  6,  della
          citata legge 7 agosto 2015, n. 124: 
              «Art. 8  (Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato). - Omissis. 
              6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive. 
              Omissis.». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre  207,
          n. 236 recante il regolamento concernente le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi per l'accesso al  ruolo  dei  capo
          squadra e dei capo reparto del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 13
          ottobre  2005,  n.  217,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 18 dicembre 2007, n. 293. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   3   del
          decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131: 
              «Art. 3 (Procedure  straordinarie  per  l'accesso  alle
          qualifiche di capo squadra e  di  capo  reparto  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco). - 1.  Alla  copertura  dei
          posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi
          reparto  del  Corpo  nazionale  dei   vigili   del   fuoco,
          disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal  2008
          al 2017, si provvede esclusivamente con le procedure di cui
          all'art. 12, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei  posti
          messi  a  concorso  e'  fissata  al  1°  gennaio  dell'anno
          successivo  a  quello  in   cui   si   e'   verificata   la
          disponibilita'  e  la  decorrenza   economica   al   giorno
          successivo alla data di conclusione del corso di formazione
          previsto dall'art. 12 del decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217. 
              2. Alla copertura dei posti di capo reparto  nel  ruolo
          dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, disponibili al 31  dicembre  di  ciascuno
          degli anni dal 2006 al 2017, si provvede esclusivamente con
          le procedure di cui all'art. 16, comma 1, lettera  a),  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La  decorrenza
          giuridica dei posti messi  a  concorso  e'  fissata  al  1°
          gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  si   e'
          verificata la disponibilita' e la decorrenza  economica  al
          giorno successivo alla data di  conclusione  del  corso  di
          formazione previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217. 
              3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per
          l'attribuzione della qualifica di capo reparto,  un  numero
          corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra  e'
          conferito per risulta, ai  sensi  dell'art.  14,  comma  9,
          della  legge  5  dicembre  1988,  n.  521,  con  decorrenza
          giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  di
          decorrenza giuridica del  concorso  per  capo  reparto.  La
          decorrenza economica e' fissata al giorno  successivo  alla
          data di conclusione del previsto corso di formazione. 
              4.  In  sede  di  prima  applicazione,  i  posti  nella
          qualifica   di   capo   squadra   derivanti   per   risulta
          dall'espletamento del  concorso  per  l'attribuzione  della
          qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica  dal  1°
          gennaio  2007,  sono  conferiti  nella  qualifica  di  capo
          squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009. 
              5.  I  requisiti  di  ammissione  e  i  titoli  per  la
          valutazione nelle procedure concorsuali di cui al  presente
          articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre
          dell'anno precedente a quello di decorrenza  giuridica  dei
          posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il
          disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7,
          del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
              6. Limitatamente alle procedure concorsuali di  cui  al
          presente  articolo,  la  durata  dei  corsi  di  formazione
          previsti dagli articoli 12, comma  1,  lettera  a),  e  16,
          comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217, e' ridotta a cinque settimane. 
              7. Sono abrogati  i  commi  8  e  9  dell'art.  10  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  e  il
          comma 15 dell'art. 4  della  legge  12  novembre  2011,  n.
          183.».