Art. 20 
 
 
                  Affidamento del servizio di cassa 
 
  1. Il servizio di  cassa  risponde  alle  disposizioni  vigenti  in
materia di tesoreria unica e ha per oggetto: 
    a) la riscossione  delle  entrate  e  il  pagamento  delle  spese
facenti capo all'istituzione scolastica e dalla stessa ordinate; 
    b) la custodia e l'amministrazione di titoli e valori. 
  2. Il servizio di cassa e' affidato ad un unico operatore economico
in possesso delle  necessarie  autorizzazioni  previste  dalla  legge
utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente
predisposti   da   Consip   S.p.A.,   d'intesa   con   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche  sulla  base
degli schemi di cui al comma 5. 
  3. In assenza degli strumenti di acquisto e di negoziazione di  cui
al precedente  comma  l'affidamento  del  servizio  viene  effettuato
mediante le procedure ad evidenza pubblica con le modalita' stabilite
dalla normativa vigente. A tali fini, il dirigente scolastico stipula
apposita convenzione alle migliori condizioni del mercato per  quanto
concerne i  tassi  d'interesse  attivi  e  passivi,  il  costo  delle
operazioni e  le  spese  di  tenuta  conto,  comparate,  in  caso  di
sostanziale  parita',  con  altri  benefici  concessi  dal   predetto
istituto, sulla base degli  schemi  tipo  predisposti  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. L'affidamento del servizio di cassa puo' essere  effettuato,  da
una  rete  di  istituzioni  scolastiche,  per  tutte  le  istituzioni
scolastiche aderenti, in virtu' di una delega ad essa conferita. 
  5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
adottare schemi di atti di gara per  l'affidamento  del  servizio  di
cassa, al fine di uniformare le relative procedure selettive. 
  6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della  determinazione  a
contrarre, possono derogare agli  schemi  di  cui  al  comma  5,  con
espressa motivazione.