Art. 19 
 
            Circuiti di emittenti radiotelevisive locali 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  le   trasmissioni   in
contemporanea da parte di emittenti locali che  operano  in  circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come  trasmissioni  in
ambito  nazionale;  il  consorzio  costituito  per  la  gestione  del
circuito o, in difetto, le singole  emittenti  che  fanno  parte  del
circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste  per  le
emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si  applicano
altresi' alle emittenti autorizzate alla  ripetizione  dei  programmi
esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. 
  2. Ai fini del presente provvedimento,  il  circuito  nazionale  si
determina con riferimento  all'art.  2,  comma  1,  lettera  u),  del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
  3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittenti
locali dal Capo II del presente titolo. 
  4.  Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle   violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.