Art. 20 Imprese radiofoniche di partiti politici 1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti. 2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare singole imprese di radiodiffusione come propri organi ufficiali.