Art. 14 
 
Settori ammissibili per l'attivazione dei  fondi  di  stabilizzazione
                             del reddito 
 
  1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e  secondo  le
modalita' stabilite dal presente capo, le quote di  partecipazione  e
adesione ai  fondi  per  la  stabilizzazione  del  reddito  aziendale
settoriale,  formalmente  riconosciuti   dall'Autorita'   competente,
nonche' le spese di costituzione dei fondi stessi. 
  2.  Ai  fini  della  copertura  mutualistica  dei  rischi  agricoli
sull'intero territorio nazionale  per  l'anno  2019,  si  considerano
assoggettabili  i  settori  indicati  nell'allegato  1  al   presente
decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 
  3.  La  definizione  del  reddito  ammissibile  al  sostegno  dello
strumento  di  stabilizzazione,  e'  riportata  nell'allegato  4   al
presente decreto.