Art. 14 Settori ammissibili per l'attivazione dei fondi di stabilizzazione del reddito 1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le quote di partecipazione e adesione ai fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale, formalmente riconosciuti dall'Autorita' competente, nonche' le spese di costituzione dei fondi stessi. 2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2019, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 3. La definizione del reddito ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione, e' riportata nell'allegato 4 al presente decreto.