Art. 18 Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e delle aliquote massime concedibili 1. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica. 2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni. 3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.