Art. 18 
 
         Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e 
                 delle aliquote massime concedibili 
 
  1. La spesa ammissibile per le quote  di  adesione  alla  copertura
mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra  la
spesa  ottenuta  applicando  la  metodologia  di  valutazione   della
ragionevolezza del costo, secondo le  specifiche  tecniche  approvate
con decreto del direttore della  Direzione  generale  dello  sviluppo
rurale,  e  la  spesa  risultante  dal  contratto  di  adesione  alla
copertura mutualistica. 
  2. Le misure di sostegno pubblico dei  fondi  mutualistici  per  la
stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione  delle
operazioni. 
  3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura  per  la
stabilizzazione  del  reddito   e'   riconosciuta   una   percentuale
contributiva fino al 70% della spesa ammessa.