Art. 20 
 
                         Modifiche al Piano 
 
  1. Con successivo decreto ministeriale, previa  comunicazione  alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome, possono essere apportate modifiche o  integrazioni
alle  disposizioni  inserite  nel  presente  provvedimento,  tese   a
recepire eventuali modifiche  apportate  al  Programma  nazionale  di
sviluppo  rurale,  o  per  effetto  di  modifiche   delle   normative
nazionali, nonche' di eventuali esigenze di  razionalizzazione  della
spesa pubblica, di ampliamento della  copertura  assicurativa,  anche
con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e
strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 21 gennaio 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2019 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. prev. n. 149