Art. 20. 
 
       Il Consiglio direttivo federale e le sue articolazioni 
 
    20.1 - Composizione e durata del Consiglio direttivo federale. 
    Il Consiglio direttivo federale e' composto  dai  seguenti  soci,
che hanno diritto di voto: 
      il presidente; 
      numero 2 vice presidenti di cui uno con nomina di vicario; 
      numero 2 soci rappresentanti della Regione Lombardia; 
      numero 2 soci rappresentanti della Regione Veneto; 
      numero 2 soci rappresentanti della Regione Piemonte; 
      numero 2 soci rappresentanti della Regione Liguria; 
      numero 2 soci rappresentanti della Regione Emilia Romagna; 
      numero 2 soci rappresentanti della Regione Trentino Alto Adige; 
      numero 2  soci  rappresentanti  della  Regione  Friuli  Venezia
Giulia; 
      numero 2 soci rappresentanti della Regione Valle d'Aosta; 
      numero 2 soci  rappresentanti  per  ogni  Movimento  o  Partito
confederato a Grande Nord; 
    Tutti i soci fondatori; 
    Il  socio  fondatore  puo'  altresi'  rivestire  la   carica   di
rappresentante delle regioni e/o di  rappresentante  di  movimenti  o
partiti confederati a Grande Nord. 
    Il Consiglio direttivo federale e' formato  attraverso  procedure
tali da garantire che nessuno dei  due  sessi  sia  rappresentato  in
misura inferiore al 40%. 
    Esclusivamente a questo fine, si potra' prevedere un  ampliamento
del numero totale dei membri previsti per questo organo. 
    Il Consiglio direttivo federale e' composto anche da: 
      un responsabile organizzativo federale; 
      un tesoriere; 
      un responsabile enti locali federale; 
      un responsabile esteri federale; 
    Tali rappresentanti hanno diritto di  partecipare  alle  riunioni
del Consiglio direttivo, senza diritto di voto. 
    Il  Consiglio  direttivo  federale  delibera  a  maggioranza  dei
presenti; e' convocato dal presidente (che lo  presiede)  almeno  una
volta al mese, il quale stabilisce data, ora ed ordine del giorno. 
    Durante la riunione del Consiglio direttivo  federale,  e'  fatto
obbligo  di  redazione  di   verbale,   attestante   lo   svolgimento
dell'assemblea; vi e'  inoltre  fatto  obbligo  di  approvare,  nella
seduta successiva, a maggioranza dei presenti, detto verbale. 
    Il Consiglio direttivo federale dura in carica tre anni e i  suoi
componenti sono rinnovabili. 
    20.2 - Compiti del Consiglio  direttivo  federale.  Il  Consiglio
direttivo federale: 
      a) ha il potere di definire e decidere  le  linee  politiche  e
programmatiche del Movimento Grande Nord; 
      b) ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria; 
      c) approva i regolamenti degli organi sociali; 
      d) elegge il presidente; 
      e)  propone  l'adesione  alla  Confederazione  Grande  Nord  di
movimenti od associazioni terze; 
      f) propone alleanze con altri movimenti o con  partiti  per  le
elezioni; 
      g) in occasione di consultazioni elettorali europee, politiche,
regionali, provinciali o comunali approva  le  liste  dei  candidati,
autorizzando l'uso a fini elettorali o comunque politici del  nome  e
del   simbolo   dell'associazione,   delegando   il   presidente    a
sottoscrivere la presentazione delle liste elettorali ed  ogni  altra
dichiarazione  di  autorizzazione  all'uso   che   dovesse   rendersi
necessaria; 
      h) approva il rendiconto consuntivo; 
      i) adotta eventuali provvedimenti a carico degli  iscritti,  su
proposta dei Collegio dei probiviri; 
      j) delibera in merito all'adesione di terzi  eletti  a  livello
nazionale o regionale,  nonche'  su  ogni  altra  questione  inerente
l'adesione o la partecipazione al Movimento; 
      k) approva il regolamento di  funzionamento  del  Comitato  dei
garanti o ogni altro regolamento  riguardante  candidature,  elezioni
primarie o liste elettorali; 
      l) modifica lo statuto; 
      m) decide su ogni altra questione che per legge o  statuto  non
sia demandata ad altri organi. 
    20.3 - Candidature. 
    Il Consiglio direttivo federale seleziona le candidature  per  le
elezioni dei membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale,
dei consigli delle regioni e delle province e dei consigli  comunali,
nonche' per le cariche di sindaco e di presidente  di  regione  e  di
provincia autonoma tenendo conto dei seguenti principi: 
      a) privilegiare le proposte dei comitati territoriali; 
      b) effettuare scelte che tengano conto sia del curriculum vitae
dei   candidati,   sia   dell'azione   degli   stessi   a    supporto
dell'associazione; 
      c) applicare sia nella scelta  delle  candidature  singole  sia
nella valutazione delle  varie  candidature  provenienti  da  diversi
comitati  territoriali,  criteri  prevalentemente  meritocratici;  si
intendono in tal  senso  in  via  esemplificativa  e  non  esaustiva,
l'impegno ed i risultati ottenuti in termini di numero  di  adesioni,
firme   raccolte,   attivita'   sul   territorio,    contributi    di
partecipazione,  coinvolgimento  nelle  articolazioni  organizzative,
percentuali e voti raccolti nelle ultime elezioni nel  territorio  di
riferimento;  il  Consiglio  direttivo  federale  tiene  altresi'  in
considerazione i principi di rappresentanza delle minoranze interne e
della parita' dei sessi. 
    Attraverso le metodologie adottate e le conseguenti decisioni del
Consiglio direttivo federale  e'  ammesso  ricorso  al  Comitato  dei
garanti, che si esprime favorendo il contraddittorio.