Art. 20. Il Consiglio direttivo federale e le sue articolazioni 20.1 - Composizione e durata del Consiglio direttivo federale. Il Consiglio direttivo federale e' composto dai seguenti soci, che hanno diritto di voto: il presidente; numero 2 vice presidenti di cui uno con nomina di vicario; numero 2 soci rappresentanti della Regione Lombardia; numero 2 soci rappresentanti della Regione Veneto; numero 2 soci rappresentanti della Regione Piemonte; numero 2 soci rappresentanti della Regione Liguria; numero 2 soci rappresentanti della Regione Emilia Romagna; numero 2 soci rappresentanti della Regione Trentino Alto Adige; numero 2 soci rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia; numero 2 soci rappresentanti della Regione Valle d'Aosta; numero 2 soci rappresentanti per ogni Movimento o Partito confederato a Grande Nord; Tutti i soci fondatori; Il socio fondatore puo' altresi' rivestire la carica di rappresentante delle regioni e/o di rappresentante di movimenti o partiti confederati a Grande Nord. Il Consiglio direttivo federale e' formato attraverso procedure tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40%. Esclusivamente a questo fine, si potra' prevedere un ampliamento del numero totale dei membri previsti per questo organo. Il Consiglio direttivo federale e' composto anche da: un responsabile organizzativo federale; un tesoriere; un responsabile enti locali federale; un responsabile esteri federale; Tali rappresentanti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto. Il Consiglio direttivo federale delibera a maggioranza dei presenti; e' convocato dal presidente (che lo presiede) almeno una volta al mese, il quale stabilisce data, ora ed ordine del giorno. Durante la riunione del Consiglio direttivo federale, e' fatto obbligo di redazione di verbale, attestante lo svolgimento dell'assemblea; vi e' inoltre fatto obbligo di approvare, nella seduta successiva, a maggioranza dei presenti, detto verbale. Il Consiglio direttivo federale dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili. 20.2 - Compiti del Consiglio direttivo federale. Il Consiglio direttivo federale: a) ha il potere di definire e decidere le linee politiche e programmatiche del Movimento Grande Nord; b) ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria; c) approva i regolamenti degli organi sociali; d) elegge il presidente; e) propone l'adesione alla Confederazione Grande Nord di movimenti od associazioni terze; f) propone alleanze con altri movimenti o con partiti per le elezioni; g) in occasione di consultazioni elettorali europee, politiche, regionali, provinciali o comunali approva le liste dei candidati, autorizzando l'uso a fini elettorali o comunque politici del nome e del simbolo dell'associazione, delegando il presidente a sottoscrivere la presentazione delle liste elettorali ed ogni altra dichiarazione di autorizzazione all'uso che dovesse rendersi necessaria; h) approva il rendiconto consuntivo; i) adotta eventuali provvedimenti a carico degli iscritti, su proposta dei Collegio dei probiviri; j) delibera in merito all'adesione di terzi eletti a livello nazionale o regionale, nonche' su ogni altra questione inerente l'adesione o la partecipazione al Movimento; k) approva il regolamento di funzionamento del Comitato dei garanti o ogni altro regolamento riguardante candidature, elezioni primarie o liste elettorali; l) modifica lo statuto; m) decide su ogni altra questione che per legge o statuto non sia demandata ad altri organi. 20.3 - Candidature. Il Consiglio direttivo federale seleziona le candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma tenendo conto dei seguenti principi: a) privilegiare le proposte dei comitati territoriali; b) effettuare scelte che tengano conto sia del curriculum vitae dei candidati, sia dell'azione degli stessi a supporto dell'associazione; c) applicare sia nella scelta delle candidature singole sia nella valutazione delle varie candidature provenienti da diversi comitati territoriali, criteri prevalentemente meritocratici; si intendono in tal senso in via esemplificativa e non esaustiva, l'impegno ed i risultati ottenuti in termini di numero di adesioni, firme raccolte, attivita' sul territorio, contributi di partecipazione, coinvolgimento nelle articolazioni organizzative, percentuali e voti raccolti nelle ultime elezioni nel territorio di riferimento; il Consiglio direttivo federale tiene altresi' in considerazione i principi di rappresentanza delle minoranze interne e della parita' dei sessi. Attraverso le metodologie adottate e le conseguenti decisioni del Consiglio direttivo federale e' ammesso ricorso al Comitato dei garanti, che si esprime favorendo il contraddittorio.