Art. 24. 
 
          Responsabile della funzione di controllo interno 
 
    24.1 -  Nomina  del  responsabile  della  funzione  di  controllo
interno. 
    Il responsabile della funzione di controllo interno e' un  organo
di controllo autonomo ed  indipendente.  E'  nominato  dal  Consiglio
direttivo federale su proposta del Collegio  dei  revisori.  Dura  in
carica  per  tre  esercizi  ed  in  ogni  caso  fino  alla  data   di
approvazione del rendiconto relativo al  terzo  anno.  L'incarico  e'
rinnovabile. E' scelto tra  persone  in  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' prescritti dalla legge per gli esponenti  bancari  e  di
requisiti di professionalita' coerenti con la natura dell'incarico. 
    24.2 -  Poteri  del  responsabile  della  funzione  di  controllo
interno. 
    Il responsabile della funzione di controllo interno ha  i  poteri
stabiliti dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo
federale su proposta del responsabile  stesso.  Il  regolamento  deve
prevedere che per verifiche straordinarie  particolarmente  complesse
la dotazione di  risorse  possa  essere  incrementata  per  il  tempo
necessario al loro espletamento ovvero che possa farsi  ricorso,  nel
rispetto del principio di economicita'  a  servizi  professionali  di
natura contabile ed economico-finanziaria.  Per  le  modificazioni  e
integrazioni del regolamento si procede nelle stesse forme prescritte
per la sua adozione. 
    24.3 - Revoca della carica. 
    Il responsabile della funzione di controllo interno  e'  revocato
dal  Consiglio  direttivo  federale  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  su  parere  favorevole
vincolante del Collegio dei revisori, per rilevanti violazioni  della
legge e del presente statuto, per dolo o colpa grave o  per  mancanza
di indipendenza e imparzialita' nell'esercizio delle sue  funzioni  o
per perdita dei requisiti di onorabilita'.