Art. 24. Responsabile della funzione di controllo interno 24.1 - Nomina del responsabile della funzione di controllo interno. Il responsabile della funzione di controllo interno e' un organo di controllo autonomo ed indipendente. E' nominato dal Consiglio direttivo federale su proposta del Collegio dei revisori. Dura in carica per tre esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile. E' scelto tra persone in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalita' coerenti con la natura dell'incarico. 24.2 - Poteri del responsabile della funzione di controllo interno. Il responsabile della funzione di controllo interno ha i poteri stabiliti dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo federale su proposta del responsabile stesso. Il regolamento deve prevedere che per verifiche straordinarie particolarmente complesse la dotazione di risorse possa essere incrementata per il tempo necessario al loro espletamento ovvero che possa farsi ricorso, nel rispetto del principio di economicita' a servizi professionali di natura contabile ed economico-finanziaria. Per le modificazioni e integrazioni del regolamento si procede nelle stesse forme prescritte per la sua adozione. 24.3 - Revoca della carica. Il responsabile della funzione di controllo interno e' revocato dal Consiglio direttivo federale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del Collegio dei revisori, per rilevanti violazioni della legge e del presente statuto, per dolo o colpa grave o per mancanza di indipendenza e imparzialita' nell'esercizio delle sue funzioni o per perdita dei requisiti di onorabilita'.