(( Art. 19 bis Principio di reciprocita' nel Testo unico bancario nei rapporti con Paesi terzi 1. All'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «Banca d'Italia.» sono inserite le seguenti: «L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dalla presente legge: "Art. 16. Libera prestazione di servizi 1. - 3. (Omissis). 4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'. Allo svolgimento di servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l'art. 29-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Omissis).".