(( Art. 19 bis 
 
         Principio di reciprocita' nel Testo unico bancario 
                    nei rapporti con Paesi terzi 
 
  1. All'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, dopo le parole: «Banca d'Italia.» sono inserite le  seguenti:
«L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della  condizione
di reciprocita'.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  16  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 16. Libera prestazione di servizi 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia
          senza stabilirvi  succursali  previa  autorizzazione  della
          Banca  d'Italia.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  tenendo
          anche  conto  della  condizione   di   reciprocita'.   Allo
          svolgimento di servizi o attivita' di investimento,  con  o
          senza servizi  accessori,  si  applica  l'art.  29-ter  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              (Omissis).".