(( Art. 19 quater Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali 1. All'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «di negoziazione» sono inserite le seguenti: «se risultanti dal bilancio»; b) alla lettera b) del comma 1, le parole: «in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attivita' » sono sostituite dalle seguenti: « a seguito della valutazione delle attivita' e passivita' al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva»; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate»; d) al comma 4, le parole: «2358, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «2358, sesto comma»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.». 2. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attivita' materiali e immateriali» sono sostituite dalle seguenti: «alle attivita' e passivita'» e le parole: «in contropartita del patrimonio netto» sono sostituite dalle seguenti: «nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva». 3. Dopo l'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale). - 1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'art. 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti. 2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale e' positivo, il saldo e' iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima: a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione; b) e' indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del codice civile; c) puo' essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi. 3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 13 del presente decreto e quelle di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali), come modificato dalla presente legge: "Art. 6. Distribuzione di utili e riserve 1. Le societa' che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire: a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione se risultanti dal bilancio e all'operativita' in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto; b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate a seguito della valutazione delle attivita' e passivita' al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva. 2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva e' integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. 3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione. 3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. 4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile. 5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi. 6. Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio." - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto legge n. 38 del 2005, come modificato dalla presente legge: "Art. 7. Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali 1. (Omissis). 2. Le riserve da valutazione relative alle attivita' e passivita' valutate al valore equo (fair value) nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva hanno il regime di movimentazione e indisponibilita' previsto per le riserve di cui all'art. 6, comma 1, lettera b). (Omissis).".