(( Art. 19 quinquies Modifica al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 1. All'art. 20-quater, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1.». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), come modificato dalla presente legge: "Art. 20-quater. Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli 1. - 2. (Omissis). 3. Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.".