Art. 10 
 
           Rifinanziamento Fondo di solidarieta' nazionale 
 
  1. La dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale-interventi
indennizzatori di cui all'art. 15 del decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede
mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'art.  1,  comma
748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
          legislativo 29  marzo  2004,  n.  102  recante  «Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
          n. 38»: 
              «Art.  15  (Dotazione   del   Fondo   di   solidarieta'
          nazionale). - 1. 
              2. Per gli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  3,
          lettera a), e' iscritto apposito stanziamento  sullo  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, allo  scopo  denominato  «Fondo  di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi».  Per  gli
          interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c),  e'
          iscritto apposito stanziamento sullo  stato  di  previsione
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, allo scopo  denominato  «Fondo  di  solidarieta'
          nazionale-interventi indennizzatori». 3. Per  la  dotazione
          finanziaria del Fondo di  solidarieta'  nazionale-incentivi
          assicurativi destinato agli interventi di cui  all'art.  1,
          comma 3, lettera a), si provvede  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
          successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria  del
          Fondo di solidarieta' nazionale-interventi  indennizzatori,
          destinato agli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  3,
          lettere b) e c), si provvede a  valere  sulle  risorse  del
          Fondo di  protezione  civile,  come  determinato  ai  sensi
          dell'art. 11, comma 3, lettera d),  della  legge  5  agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  nel  limite
          stabilito annualmente dalla legge finanziari.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  748,  della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «748.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito  un  fondo,  con
          una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019,  di  euro
          16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452  per  l'anno
          2021,  di  euro  29.962.452  per  l'anno  2022,   di   euro
          29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452  per  l'anno
          2024,  di  euro  39.516.452  per  l'anno  2025,   di   euro
          34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452  per  l'anno
          2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,
          da  destinare  al  finanziamento  di  nuove  politiche   di
          bilancio  e  al  rafforzamento  di  quelle  gia'  esistenti
          perseguite dai Ministeri.».