((Art. 10 bis 
 
Interventi previdenziali e assistenziali  in  favore  dei  lavoratori
                    agricoli e dei piccoli coloni 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano  stati
per almeno cinque giornate, come risultanti  dalle  iscrizioni  degli
elenchi anagrafici,  alle  dipendenze  di  imprese  agricole  di  cui
all'art.  2135  del  codice  civile,  ricadenti  nelle  zone  di  cui
all'ordinanza  della  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri -
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre  2018,  e
che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'art. 1, comma  3,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti  per
l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6». 
  2. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
valutati in euro  860.000  per  l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  21  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223 recante  «Norme  in  materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro», come modificata dalla presente legge: 
              «Art.  21  (Norme  in  materia  di  trattamenti  per  i
          lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura). -  1.
          Gli impiegati ed operai  agricoli  con  contratto  a  tempo
          indeterminato hanno diritto al trattamento di  integrazione
          salariale di cui all'art. 8 della legge 8 agosto  1972,  n.
          457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze  di
          riconversione e ristrutturazione aziendale da  imprese  che
          occupino  almeno  sei  lavoratori  con  contratto  a  tempo
          indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto
          a  tempo  indeterminato,  e  nell'anno  precedente  abbiano
          impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non
          inferiore  a  milleottanta.  Le  predette  esigenze  devono
          essere previamente accertate  dal  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale   su   proposta   del   comitato
          amministratore della  gestione  prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori dipendenti di cui  all'art.  25  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88. 
              2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che
          vengano licenziati durante  il  periodo  di  godimento  del
          trattamento di integrazione salariale corrisposto ai  sensi
          del comma 1  hanno  diritto  al  trattamento  ordinario  di
          disoccupazione nella misura del quaranta  per  cento  della
          retribuzione. 
              3. Il trattamento concesso ai sensi del comma  1,  puo'
          essere  corrisposto  per  una  durata  massima  di  novanta
          giorni. Le imprese che si  avvalgono  di  tale  trattamento
          sono tenute a versare alla  gestione  di  cui  all'art.  24
          della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al  contributo
          di cui all'art. 19 della legge 8 agosto 1972,  n.  457,  un
          contributo   nella   misura   del   quattro    per    cento
          dell'integrazione   salariale   corrisposta    ai    propri
          dipendenti ai sensi del comma 1. 
              4. Agli impiegati ed operai agricoli con  contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site  in
          comuni  dichiarati  colpiti  da  eccezionali  calamita'   o
          avversita' atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15
          ottobre 1981, n. 590, puo' essere concesso  il  trattamento
          di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un
          periodo non superiore a novanta giorni. 
              5. Il trattamento di integrazione salariale di  cui  ai
          commi 1 e 4 puo' essere  erogato,  anche  in  mancanza  dei
          requisiti di cui al terzo comma dell'art. 8 della  legge  8
          agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze
          dell'impresa  da  piu'   di   un   anno.   I   periodi   di
          corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla
          configurazione del limite massimo di  durata  previsto  dal
          primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n.  457,
          e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di
          cui al terzo comma dell'art. 8 della legge medesima. 
              6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano
          stati per almeno cinque  giornate,  come  risultanti  dalle
          iscrizioni degli elenchi  anagrafici,  alle  dipendenze  di
          imprese agricole di cui all'art. 2135  del  codice  civile,
          ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1, comma
          1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  che  abbiano
          beneficiato degli interventi di cui all'art.  1,  comma  3,
          del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.   102,   e'
          riconosciuto, ai fini  previdenziali  e  assistenziali,  in
          aggiunta alle giornate di lavoro  prestate,  un  numero  di
          giornate necessarie al raggiungimento di quelle  lavorative
          effettivamente svolte alle dipendenze dei  medesimi  datori
          di lavoro nell'anno precedente a quello  di  fruizione  dei
          benefici di cui al citato art. 1 del decreto legislativo n.
          102 del 2004. Lo stesso beneficio  si  applica  ai  piccoli
          coloni  e  compartecipanti  familiari  delle  aziende   che
          abbiano beneficiato degli interventi  di  cui  all'art.  1,
          comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. 
              6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo  determinato  che
          siano stati per almeno  cinque  giornate,  come  risultanti
          dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle  dipendenze
          di imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile,
          ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento della  protezione
          civile  n.  558  del  15  novembre  2018,  e  che   abbiano
          beneficiato degli interventi di cui all'art.  1,  comma  3,
          del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  sono
          riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6. 
              7. I benefici di cui ai commi 4  e  6  si  applicano  a
          decorrere dall'anno 1991. 
              8. Per i trattamenti di cui ai commi  4,  5  e  6,  ivi
          compresi   quelli   relativi   alla    mancata    copertura
          assicurativa, si applicano  le  disposizioni  dell'art.  37
          della legge 9 marzo 1989, n. 88.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile. 
              «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). -  E'  imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
              Per coltivazione del  fondo,  per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal   medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette    alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 29  marzo  2004,  n.  102  recante  «Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
          n. 38»: 
              «Art. 1. (Finalita'). - 1.  Il  Fondo  di  solidarieta'
          nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente
          interventi di prevenzione per  far  fronte  ai  danni  alle
          produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali
          agricole, agli impianti produttivi ed  alle  infrastrutture
          agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi
          eccezionali o da  avversita'  atmosferiche  assimilabili  a
          calamita' naturali o eventi  di  portata  catastrofica,  da
          epizoozie, da organismi  nocivi  ai  vegetali,  nonche'  ai
          danni  causati  da  animali  protetti,  alle  condizioni  e
          modalita' previste dalle disposizioni  comunitarie  vigenti
          in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle  risorse
          disponibili sul Fondo stesso. 
              2.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  sono
          considerate  calamita'  naturali,  avversita'  atmosferiche
          assimilabili  a  calamita'  naturali,  eventi  eccezionali,
          eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi
          ai  vegetali,  animali  protetti  quelli   previsti   dagli
          orientamenti e dai regolamenti  comunitari  in  materia  di
          aiuti di Stato nel settore  agricolo,  nonche'  le  avverse
          condizioni   atmosferiche   previste   dagli   orientamenti
          comunitari. 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1, il  FSN  prevede
          le seguenti tipologie di intervento: 
                a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
          assicurativi          prioritariamente          finalizzate
          all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
          mediante polizze sperimentali e altre  misure  di  gestione
          del rischio; 
                b) interventi compensativi, esclusivamente  nel  caso
          di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi  non
          inseriti nel Piano di gestione dei rischi  in  agricoltura,
          finalizzati  alla  ripresa  economica  e  produttiva  delle
          imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
          al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; 
                c)  interventi  di  ripristino  delle  infrastrutture
          connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle  irrigue  e
          di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
          imprese agricole.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26 recante «Disposizioni urgenti in
          materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»: 
              «Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
          programma del  Rdc).  -  1.  Ai  fini  dell'erogazione  del
          beneficio  economico  del   Rdc   e   della   Pensione   di
          cittadinanza,  di  cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli
          incentivi, di cui all'art. 8, nonche'  dell'erogazione  del
          Reddito di  inclusione  e  delle  misure  aventi  finalita'
          analoghe a quelle del Rdc,  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi 1 e 2 dell'art. 13, sono autorizzati limiti di  spesa
          nella misura di  5.906,8  milioni  di  euro  nel  2019,  di
          7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di  euro
          nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
          2022 da iscrivere  su  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per  consentire
          le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse  del  Fondo
          di cui al comma 1, ad eccezione  delle  risorse  necessarie
          per  le  finalita'  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  sono
          trasferite annualmente all'INPS su apposito conto  corrente
          di tesoreria centrale ad esso  intestato,  dal  quale  sono
          prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione   del
          beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
          incaricato del Servizio integrato di gestione  della  carta
          acquisti e dei  relativi  rapporti  amministrativi  di  cui
          all'art. 81, comma 35, lettera  b),  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133.  L'Istituto  stipula  apposita
          convenzione  con  il  soggetto  incaricato   del   servizio
          integrato di gestione della carta di cui al primo periodo. 
              3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro
          e di garantire l'attuazione dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'art.  4,
          comma 14, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, e'  adottato  un
          Piano  straordinario  di  potenziamento  dei   centri   per
          l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano  ha
          durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente. Esso
          individua specifici standard di servizio  per  l'attuazione
          dei livelli essenziali delle prestazioni  in  materia  e  i
          connessi fabbisogni di risorse umane  e  strumentali  delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  nonche'   obiettivi
          relativi alle politiche attive del  lavoro  in  favore  dei
          beneficiari  del  Rdc.  Il  Piano  disciplina  altresi'  il
          riparto e le modalita' di utilizzo  delle  risorse  di  cui
          all'art. 1,  comma  258,  primo  periodo,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
          a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse  gia'  a
          tal fine destinate dall'art. 1, comma 258, primo  e  quarto
          periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  come
          modificato dal comma 8,  lettere  a)  e  b),  del  presente
          articolo,   utilizzabili   anche   per   il   potenziamento
          infrastrutturale dei centri  per  l'impiego,  nonche'  alle
          risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione  del  Piano
          e' autorizzata una  spesa  aggiuntiva  nel  limite  di  160
          milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 50 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Al
          fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc  nelle
          fasi iniziali del programma,  nell'ambito  del  Piano  sono
          altresi' previste azioni di  sistema  a  livello  centrale,
          nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le   sedi
          territoriali  delle  regioni,  d'intesa  con  le   medesime
          regioni,  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  e  dell'ANPAL,  anche  per  il  tramite
          dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il  Piano  individua
          le regioni e le province autonome che  si  avvalgono  delle
          azioni di assistenza  tecnica,  i  contingenti  di  risorse
          umane  che  operano  presso  le  sedi  territoriali   delle
          regioni, le azioni di sistema e le modalita'  operative  di
          realizzazione  nei  singoli   territori.   Con   successive
          convenzioni  tra  l'ANPAL  Servizi   Spa   e   le   singole
          amministrazioni regionali  e  provinciali  individuate  nel
          Piano, da stipulare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          adozione  del  Piano,  sono  definite   le   modalita'   di
          intervento  con  cui  opera  il  personale  dell'assistenza
          tecnica. Nelle more della stipulazione  delle  convenzioni,
          sulla base delle indicazioni del Piano,  i  contingenti  di
          risorse  umane  individuati  nel  Piano  medesimo   possono
          svolgere la propria attivita' presso le  sedi  territoriali
          delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno
          2019, di 130 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  di  50
          milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
          Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la  spesa  a
          favore  dell'ANPAL  Servizi  Spa,  che  adegua   i   propri
          regolamenti a  quanto  disposto  dal  presente  comma,  per
          consentire  la  selezione,  mediante  procedura   selettiva
          pubblica, delle professionalita' necessarie ad  organizzare
          l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle  forme
          del conferimento di  incarichi  di  collaborazione,  con  i
          soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
          medesimi,  nonche'  la   gestione   amministrativa   e   il
          coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere  le
          azioni di assistenza tecnica alle regioni e  alle  province
          autonome  previste  dal  presente  comma.  Nell'ambito  del
          Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni  e
          le  province  autonome  con  vincolo  di  destinazione   ad
          attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
          consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
          l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego. 
              3-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  1,
          comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30  dicembre
          2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,  lettere
          a) e b), del presente articolo, le regioni  e  le  province
          autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province  e
          le citta' metropolitane  se  delegate  all'esercizio  delle
          funzioni con legge regionale ai sensi  dell'art.  1,  comma
          795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati
          ad  assumere,  con  aumento  della   rispettiva   dotazione
          organica, a decorrere dall'anno  2020  fino  a  complessive
          3.000 unita' di  personale,  da  destinare  ai  centri  per
          l'impiego, e a decorrere  dall'anno  2021  ulteriori  4.600
          unita' di  personale,  compresa  la  stabilizzazione  delle
          unita'   di   personale,   reclutate   mediante   procedure
          concorsuali bandite per assunzioni con contratto di  lavoro
          a tempo  determinato,  di  cui  all'accordo  sul  documento
          recante Piano di rafforzamento dei servizi e  delle  misure
          di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della
          Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per  complessivi
          oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno  2020  e
          di 304 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021.
          Con il Piano straordinario di cui al comma 3  del  presente
          articolo sono definiti anche i  criteri  di  riparto  delle
          risorse di cui al  presente  comma  tra  le  regioni  e  le
          province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, possono essere  previste,  sulla  base
          delle disponibilita' del Fondo di  cui  all'art.  1,  comma
          255, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  risorse  da
          destinare ai centri per l'impiego a copertura  degli  oneri
          di finanziamento  correlati  all'esercizio  delle  relative
          funzioni. 
              3-ter. All'art. 1, comma 258, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b),
          del  presente  articolo,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al terzo periodo,  le  parole:  «le  regioni  sono
          autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni  e
          le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
          province   e   le   citta'   metropolitane   se    delegate
          all'esercizio delle funzioni con legge regionale  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.
          205, sono autorizzati»; 
                b) dopo il quarto periodo sono inseriti  i  seguenti:
          «Le predette assunzioni  non  rilevano  in  relazione  alle
          capacita'  assunzionali  di  cui  all'art.  3,  commi  5  e
          seguenti,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e  seguenti
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine
          al  trattamento  accessorio   trova   applicazione   quanto
          previsto  dall'art.  11,   comma   1,   lettera   b),   del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12.  Le
          procedure relative alle assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate in deroga all'art. 30, comma 2-bis,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
              3-quater. Allo scopo di garantire i livelli  essenziali
          delle prestazioni in materia di servizi e politiche  attive
          del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e
          gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
          se  delegate  all'esercizio  delle   funzioni   con   legge
          regionale ai sensi dell'art. 1, comma 795, della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, attuano il  piano  di  rafforzamento
          dei servizi per l'impiego, di cui all'art. 15, comma 1, del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125.  Le
          assunzioni finalizzate al predetto piano  di  rafforzamento
          dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai  limiti,
          anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro  a  tempo
          determinato  dalle  vigenti  disposizioni  legislative;  in
          ordine all'incidenza sul trattamento  economico  accessorio
          non opera il limite previsto dall'art.  23,  comma  2,  del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
              4.  Al  fine  di  stabilizzare  il  personale  a  tempo
          determinato,  ANPAL  servizi  S.p.A.  e'   autorizzata   ad
          assumere, mediante l'espletamento di procedure  concorsuali
          riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1
          milione di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  il
          personale gia' dipendente di ANPAL servizi S.p.A  in  forza
          di contratti di lavoro a tempo determinato. 
              4-bis. Al fine di adeguare le  spese  di  funzionamento
          dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
          di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
          di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri  si
          provvede: 
                a) quanto a 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 1, comma 258, quarto  periodo,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato  dal  comma
          8, lettere a) e b), del presente articolo; 
                b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a  5
          milioni di euro per l'anno 2021,  ai  sensi  dell'art.  28,
          comma 2, lettera a). 
              5. Anche  al  fine  di  consentire  ai  beneficiari  di
          presentare domanda di Rdc e  di  pensione  di  cittadinanza
          anche attraverso  l'assistenza  dei  centri  di  assistenza
          fiscale in convenzione con  l'INPS  ai  sensi  dell'art.  5
          comma 1, nonche' per  le  attivita'  legate  all'assistenza
          nella presentazione della  DSU  a  fini  ISEE  affidate  ai
          predetti centri di assistenza fiscale,  sono  stanziati  35
          milioni di euro per l'anno 2019. 
              6. In deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma  399,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145  e  nei  limiti  della
          dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 e'
          autorizzata la spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  per
          l'assunzione  di  personale  da  assegnare  alle  strutture
          dell'INPS  al  fine   di   dare   piena   attuazione   alle
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              7. Al fine dell'adeguamento e  della  manutenzione  dei
          sistemi  informativi  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali per le attivita'  di  competenza  di  cui
          all'art.  6,  nonche'  per   attivita'   di   comunicazione
          istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
          2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
              7-bis. Al fine di dare  piena  attuazione  ai  nuovi  e
          maggiori  compiti  attribuiti  all'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
          effetto della revisione  delle  tariffe  dei  premi  e  dei
          contributi       assicurativi,       della       disciplina
          dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
          e del regime delle prestazioni economiche,  socio-sanitarie
          e di reinserimento lavorativo a favore  delle  persone  con
          disabilita' da lavoro, sono  autorizzate,  a  valere  sulle
          risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b),
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  assunzioni  di
          personale presso il predetto Istituto nel limite  di  spesa
          di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
          a  decorrere  dall'anno  2021,  da  effettuare  secondo  le
          modalita' previste dall'art. 1, comma 300, della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145. 
              8. All'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) ai commi 255 e  258,  le  parole:  «Fondo  per  il
          reddito   di   cittadinanza»,   ovunque   ricorrono,   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «Fondo   da   ripartire   per
          l'introduzione del reddito di cittadinanza»; 
                b) al comma 258: 
                  1) al primo periodo, le parole «fino a  1  miliardo
          di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020»   sono
          sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2  milioni  di  euro
          per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»; 
                  2) al primo periodo  sostituire  le  parole  «e  un
          importo fino a 10 milioni  di  euro»  fino  alla  fine  del
          periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per  il
          funzionamento  dell'ANPAL  Servizi  Spa  e'  destinato   un
          contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»; 
                  3) al terzo periodo le  parole:  «,  quanto  a  120
          milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
          l'anno 2020, a valere sulle  risorse  destinate  dal  primo
          periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
          a 160 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,»
          sono soppresse. 
              8-bis.  Ai  trasferimenti  alle   regioni   a   statuto
          ordinario previsti dai commi 794 e 797  dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, si  provvede,  a  decorrere
          dall'anno  2020,  mediante  apposito  capitolo   di   spesa
          istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
          riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          sancita  nella   riunione   del   24   gennaio   2018.   Ai
          trasferimenti alle regioni e alle province  autonome  delle
          risorse di cui  all'art.  1,  comma  258,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, si provvede, a  decorrere  dall'anno
          2020, con analogo capitolo di spesa istituito  nello  stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8-ter. In deroga all'art. 1, comma 365, della legge  30
          dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui  all'art.  1,
          comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si  applica
          alle procedure concorsuali per le assunzioni  di  personale
          da destinare ai centri per l'impiego  bandite  a  decorrere
          dal  1°  luglio  2019.  Resta  ferma  la  possibilita'   di
          procedere alle assunzioni del  personale  da  destinare  ai
          centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici
          concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo
          tra le amministrazioni interessate. 
              9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali  di
          cui  al  comma  1,  l'INPS  accantona,   a   valere   sulle
          disponibilita' del conto di tesoreria di cui  al  comma  2,
          all'atto della concessione di ogni beneficio economico  del
          Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
          nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il  beneficio  e'
          erogato. All'inizio  di  ciascuna  annualita'  e'  altresi'
          accantonata una quota pari alla  meta'  di  una  mensilita'
          aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
          sei mesi, al fine di tener conto  degli  incentivi  di  cui
          all'art.  8.  In  caso   di   esaurimento   delle   risorse
          disponibili per l'esercizio di  riferimento  ai  sensi  del
          comma 1, accertato secondo le modalita' previste  dall'art.
          17, comma 10, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di  dette
          risorse,  e'  ristabilita  la  compatibilita'   finanziaria
          mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio.  Nelle
          more dell'adozione del decreto di  cui  al  terzo  periodo,
          l'acquisizione  di  nuove  domande  e  le  erogazioni  sono
          sospese.  La  rimodulazione  dell'ammontare  del  beneficio
          opera esclusivamente nei  confronti  delle  erogazioni  del
          beneficio  successive  all'esaurimento  delle  risorse  non
          accantonate. 
              10. Fermo restando il monitoraggio di cui  all'art.  1,
          comma 257, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  l'INPS
          provvede al monitoraggio  delle  erogazioni  del  beneficio
          economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza  e  degli
          incentivi di cui  all'art.  8,  inviando  entro  il  10  di
          ciascun  mese  la  rendicontazione  con  riferimento   alla
          mensilita' precedente delle domande accolte,  dei  relativi
          oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
          9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   le
          indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
          tempestivamente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  che
          l'ammontare degli  accantonamenti  disposti  ai  sensi  del
          comma  9  ha  raggiunto  il  90  per  cento  delle  risorse
          disponibili ai sensi del comma 1. 
              11. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 257,
          terzo e quarto periodo, della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145, qualora nell'ambito del monitoraggio di cui  al  primo
          periodo del comma 10 siano accertati, rispetto  agli  oneri
          previsti, eventuali minori oneri,  aventi  anche  carattere
          pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di
          cui all'art. 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego  di
          cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 150, al fine del loro potenziamento. In  tal  caso  sono
          conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui  al
          comma 1. L'accertamento avviene quadrimestralmente  tramite
          la procedura di cui all'art. 14 della legge 7 agosto  1990,
          n. 241.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri  decreti,  su  proposta
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              12.  Al  finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni sociali, di  cui  all'art.  4,  comma  13,  ivi
          compresi eventuali  costi  per  l'adeguamento  dei  sistemi
          informativi dei comuni, singoli o  associati,  nonche'  gli
          oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti  di
          cui  all'art.  4,  comma  15,  e  quelli  derivanti   dalle
          assicurazioni presso l'INAIL e per  responsabilita'  civile
          dei partecipanti  ai  medesimi  progetti,  per  effetto  di
          quanto previsto dal presente decreto, si provvede  mediante
          l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo  per
          la lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale,  di  cui
          all'art. 1, comma 386, della legge  28  dicembre  2015,  n.
          208, destinata al  rafforzamento  degli  interventi  e  dei
          servizi  sociali  ai  sensi   dell'art.   7   del   decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  con  il  concorso
          delle risorse afferenti al  Programma  operativo  nazionale
          Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
          poverta' e  della  promozione  dell'inclusione  sociale  in
          coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di  partenariato
          2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali   e   di
          investimento europei. Sono in ogni  caso  fatti  salvi  gli
          interventi previsti negli atti di programmazione  regionale
          secondo le indicazioni programmatiche contenute  nel  Piano
          per gli interventi e i servizi sociali  di  contrasto  alla
          poverta', adottato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 18 maggio  2018,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.».