((Art. 10 quater 
 
           Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito 
                    delle filiere agroalimentari  
 
  1.  Con  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministero   delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i  contratti,
stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad  oggetto  la
cessione di prodotti agricoli, di cui all'art. 168, paragrafo 1,  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in  forma  scritta,
ai sensi dell'art. 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una
durata non inferiore a dodici mesi. 
  2.  Al  fine  di  consentire  l'accertamento   di   situazioni   di
significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1,
l'Istituto di servizi per  il  mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)
elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti  agricoli
sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo.  Per  la  realizzazione
delle predette attivita' l'Istituto e' autorizzato ad  utilizzare  le
risorse proprie di cui all'art. 1, comma 663, della legge 28 dicembre
2015,  n.  208.  Conseguentemente,  a  decorrere  dall'anno  2019  il
versamento di cui al comma 663 dell'art. 1 della citata legge n.  208
del 2015 non e' dovuto. Alle minori entrate  derivanti  dal  presente
comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019,  si
provvede, per l'anno 2019 e  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'art.  1,
comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno  2020,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo
anno,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo. 
  3. La mancanza di almeno una delle condizioni  richieste  dall'art.
168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nel caso  in  cui  sia
fissato dall'acquirente un  prezzo  significativamente  inferiore  ai
costi medi di produzione risultante dall'elaborazione  dell'ISMEA  in
conformita'  al  comma  2,  costituisce  in  ogni  caso  una  pratica
commerciale sleale. 
  4. La previsione  di  clausole  contrattuali  in  violazione  della
determinazione  del  prezzo   ai   sensi   del   comma   3   comporta
l'applicazione, a carico dell'impresa  acquirente,  di  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del   fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso
di  reiterata  violazione  puo'  essere   disposta   la   sospensione
dell'attivita' di impresa fino a trenta giorni. 
  5. L'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  provvede,
d'ufficio  o  su  segnalazione  di  chiunque  vi   abbia   interesse,
all'accertamento delle violazioni  di  cui  al  presente  articolo  e
conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta
giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a  cui
e' iscritto l'imprenditore cessionario.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto-legge 24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27  recante  «Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'»: 
              «Art. 62. (Disciplina delle  relazioni  commerciali  in
          materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).
          - 1. I contratti che  hanno  ad  oggetto  la  cessione  dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli
          conclusi  con  il  consumatore   finale,   sono   stipulati
          obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le
          quantita' e le caratteristiche  del  prodotto  venduto,  il
          prezzo,  le  modalita'  di  consegna  e  di  pagamento.   I
          contratti   devono   essere   informati   a   principi   di
          trasparenza,  correttezza,  proporzionalita'  e   reciproca
          corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni
          forniti. 
              2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici,
          ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto  la  cessione
          dei beni di cui al comma 1, e' vietato: 
                a) imporre direttamente o  indirettamente  condizioni
          di acquisto, di vendita  o  altre  condizioni  contrattuali
          ingiustificatamente     gravose,     nonche'     condizioni
          extracontrattuali e retroattive; 
                b) applicare condizioni  oggettivamente  diverse  per
          prestazioni equivalenti; 
                c)  subordinare  la  conclusione,  l'esecuzione   dei
          contratti e la continuita'  e  regolarita'  delle  medesime
          relazioni commerciali alla  esecuzione  di  prestazioni  da
          parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi
          commerciali, non abbiano alcuna connessione  con  l'oggetto
          degli uni e delle altre; 
                d) conseguire indebite prestazioni  unilaterali,  non
          giustificate dalla natura o dal contenuto  delle  relazioni
          commerciali; 
                e)  adottare  ogni  ulteriore  condotta   commerciale
          sleale che risulti tale anche tenendo conto  del  complesso
          delle   relazioni   commerciali   che   caratterizzano   le
          condizioni di approvvigionamento. 
              3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento  del
          corrispettivo  deve  essere   effettuato   per   le   merci
          deteriorabili entro il termine legale di  trenta  giorni  e
          per tutte le altre  merci  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni. In entrambi i casi il termine  decorre  dall'ultimo
          giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi
          decorrono  automaticamente  dal  giorno   successivo   alla
          scadenza del  termine.  In  questi  casi  il  saggio  degli
          interessi  e'  maggiorato  di   ulteriori   quattro   punti
          percentuali ed e' inderogabile. 
              4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono
          i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: 
                a)   prodotti   agricoli,   ittici    e    alimentari
          preconfezionati che riportano una data  di  scadenza  o  un
          termine minimo di conservazione non  superiore  a  sessanta
          giorni; 
                b) prodotti  agricoli,  ittici  e  alimentari  sfusi,
          comprese erbe  e  piante  aromatiche,  anche  se  posti  in
          involucro  protettivo  o  refrigerati,  non  sottoposti   a
          trattamenti atti a prolungare la durabilita'  degli  stessi
          per un periodo superiore a sessanta giorni; 
                c)  prodotti  a  base  di  carne  che  presentino  le
          seguenti caratteristiche fisico-chimiche: 
                  aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 
                oppure 
                  aW superiore a 0,91 
                oppure 
                  pH uguale o superiore a 4,5; 
                d) tutti i tipi di latte. 
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al comma  1  e'  sottoposto  alla  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   euro   1.000,00   a   euro
          40.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata  facendo
          riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. 
              6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al  comma  2  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   euro   2.000,00   a   euro
          50.000,00. La misura della sanzione e' determinata  facendo
          riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che  non  ha
          rispettato i divieti di cui al comma 2. 
              7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  mancato
          rispetto, da parte del debitore, dei termini  di  pagamento
          stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 euro  a  euro  500.000.  L'entita'  della
          sanzione  viene  determinata  in  ragione   del   fatturato
          dell'azienda cessionaria, della ricorrenza e  della  misura
          dei ritardi. 
              8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato
          e'  incaricata  della  vigilanza  sull'applicazione   delle
          presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni  ivi
          previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.  A
          tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo
          della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in
          ordine ai poteri di accertamento degli  ufficiali  e  degli
          agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13  della  predetta
          legge 24 novembre  1981,  n.  689.  All'accertamento  delle
          violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  del
          presente  articolo  l'Autorita'  provvede  d'ufficio  o  su
          segnalazione dell'Ispettorato centrale della  tutela  della
          qualita' e  della  repressione  delle  frodi  dei  prodotti
          agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato.
          Le attivita' di cui al presente comma sono  svolte  con  le
          risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
          legislazione vigente. 
              9.  Gli  introiti  derivanti   dall'irrogazione   delle
          sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti
          con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  al  Fondo  derivante  dalle  sanzioni
          amministrative irrogate dall'Autorita' Garante  Concorrenza
          e Mercato da destinare  a  vantaggio  dei  consumatori  per
          finanziare iniziative di informazione in materia alimentare
          a vantaggio dei consumatori e per finanziare  attivita'  di
          ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito
          dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche'
          nello stato di previsione del Ministero  per  le  Politiche
          agricole, alimentari e forestali per  il  finanziamento  di
          iniziative in materia agroalimentare, ovvero,  in  caso  di
          violazioni relative a  relazioni  commerciali  nel  settore
          lattiero  caseario,  al  Fondo  per  gli  investimenti  nel
          settore lattiero-caseario di cui  all'art.  1,  comma  214,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              10. Sono fatte salve  le  azioni  in  giudizio  per  il
          risarcimento del danno  derivante  dalle  violazioni  della
          presente   disposizione,   anche   ove    promosse    dalle
          associazioni dei  consumatori  aderenti  al  CNCU  e  delle
          categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio  Nazionale
          dell'Economia e del Lavoro  o  comunque  rappresentative  a
          livello nazionale. Le  stesse  associazioni  sono  altresi'
          legittimate ad agire, a tutela degli interessi  collettivi,
          richiedendo l'inibitoria  ai  comportamenti  in  violazione
          della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis
          e seguenti del codice di procedura civile. 
              11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto
          legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231  e  il  decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003. 
              11-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo
          hanno  efficacia  decorsi  sette   mesi   dalla   data   di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'  applicative  delle
          disposizioni del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  663,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
              «663. In attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          da 659 a 664, il contributo ordinario annuo a carico  dello
          Stato in favore di ISMEA e' soppresso  e  l'Istituto  versa
          annualmente all'entrata del bilancio dello Stato  la  somma
          di 1 milione di euro.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  748,  della
          legge  30  dicembre  2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: 
              «748.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito  un  fondo,  con
          una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019,  di  euro
          16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452  per  l'anno
          2021,  di  euro  29.962.452  per  l'anno  2022,   di   euro
          29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452  per  l'anno
          2024,  di  euro  39.516.452  per  l'anno  2025,   di   euro
          34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452  per  l'anno
          2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,
          da  destinare  al  finanziamento  di  nuove  politiche   di
          bilancio  e  al  rafforzamento  di  quelle  gia'  esistenti
          perseguite dai Ministeri.». 
              Per i riferimenti al l Regolamento  (UE)  n.  1308/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
          recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
          agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,  (CEE)
          n. 234/79, (CE)  n.  1037/2001  e  (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.